Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-11-2010) 10-02-2011, n. 4951

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.P. proponeva ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p., avverso la decisione emessa dal Tribunale del Riesame di Catania in data 4/2/2010, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere – disposta con l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania del 18.12.2009 in relazione all’art. 416 bis c.p..

Deduceva inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e di inutilizzabilità e mancanza di motivazione, anche in relazione ai motivi di impugnazione – (artt. 191, 267, 268 e 271 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e c)).

Deduceva che gli indizi a carico del ricorrente si basavano esclusivamente sugli esiti di alcune intercettazioni autorizzate con decreto N 224/’04 RIT sub 19 del 11/9/2006 e disposte con decreto esecutivo del P.M. del 22/9/2006, effettuate nei confronti di S.C. e P.C. presso i loro luoghi di detenzione e ne lamentava la inutilizzabilità.

L’inutilizzabilità era eccepita sotto vari profili: a) inutilizzabilità per mancanza di motivazione del decreto autorizzativo a seguito della mancanza di relazione tra il reato contestato ed i motivi dedotti al fine di individuare la necessarietà del mezzo di ricerca della prova; b) inutilizzabilità derivata perchè gli elementi posti a sostegno della richiesta di intercettare i colloqui in carcere dello S. scaturivano esclusivamente dagli esiti delle intercettazioni dei colloqui in carcere di altro coindagato, il P.C., disposte dal P.M. con provvedimento d’urgenza del 31/3/2006 N 224/’04 RIT sub 11, ritenuto dal ricorrente inutilizzabile.

In relazione a tale ultimo decreto il G. deduceva l’impossibilità per il P.M. di disporre in via d’urgenza l’intercettazione per un periodo superiore 15 giorni,la mancanza di motivazione del decreto del GIP 12-5-2006 emesso per un reato diverso da quello per cui si procedeva e di tutti i successivi decreti di proroga; inutilizzabilità dei tre decreti di proroga 3-6-2006-13-7- 2006 e 10-11-2006 perchè emessi tardivamente c) inutilizzabilità per violazione dell’art. 268 c.p.p., comma 3, per mancanza di motivazione sulla inidoneità degli apparati in dotazione alla Procura che consente l’utilizzo di apparecchiature in dotazione alla P.G ed in relazione al Decreto n. 224 del 2004 la motivazione apparente sulle eccezionali ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 268, comma 3. Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Non ricorre il dedotto vizio di violazione di legge, nè quello di omessa motivazione, in quanto i giudici del Tribunale di Catania hanno analiticamente dato risposta ad ogni motivo di contestazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni con motivazione conforme alle normativa vigente in materia.

In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con Decreto n. 224 del 2004 R.I.T. sub 11 a decorrere dal 14.05.2006 per nullità del decreto di proroga emesso dal GIP il 12 maggio 2006 per mancanza di motivazione, i giudici del Tribunale di Catania hanno accertato che già nel primo decreto autorizzativo del 31 marzo 2006 era contenuto l’espresso riferimento – al di là del richiamo formale al reato in materia di armi ed esplosivi – ad un contesto associativo ed al clima di omertà collegato al clan Cintorino e, dunque, alla ricostruzione di un contesto associativo che non soltanto pare riferirsi a reati che, sotto il profilo sostanziale, non possono circoscriversi soltanto a quello di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, ma, soprattutto, è coerente con la contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che già era stata prospettata nel Decreto del 31 marzo e che è stata ribadita nei decreti di proroga.

Di conseguenza, come affermato nel provvedimento impugnato, deve ritenersi che la motivazione contenuta nel decreto di proroga sia coerente con la contestazione anche in relazione alla precitata aggravante.

Risulta correttamente motivato anche il requisito della indispensabilità delle intercettazioni legato nella motivazione alla circostanza che " S.C. dall’interno del carcere gestisce… le attività estorsive poste in essere dal clan Cantorino…".

Deve inoltre osservarsi che nessuna contestazione specifica ha proposto il ricorrente in ordine alla motivazione del giudici di Catania sulla coerenza sostanziale fra la contestazione ed il decreto di intercettazione riproducendo pedissequamente nel ricorso i motivi già proposti con l’impugnazione avverso l’ordinanza cautelare.

Infondato per gli stessi motivi di cui sopra è anche il motivo di ricorso con cui il ricorrente nuovamente contesta la mancanza di motivazione del decreto di proroga del Gip in data 1-4-2006 e dei successivi undici decreti proroga e la loro tardività, sempre a causa del difetto di corrispondenza fra il reato per cui si procedeva (detenzione di esplosivo) e la motivazione giustificativa delle successive proroghe.

In ordine al motivo di ricorso con cui si contesta la cd. inutilizzabilità derivata, in quanto le intercettazioni disposte a carico di S.C. scaturendo dagli esiti delle intercettazioni in carcere del coindagato P.C. sarebbero collegate a decreti che, a dire della difesa, sarebbero inutilizzabili, il Tribunale di Catania, in aderenza alla prevalente e recente interpretazione della S.C. in materia, ha affermato che "ciascun decreto autorizzativo è dotato di piena autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, pure desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. Per l’effetto, il vizio di cui in ipotesi sia affetto l’originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi, correttamente adottati, vuoi che si tratti delle proroghe del primo decreto, vuoi che si tratti di decreti autonomamente emessi sulla base di elementi aliunde acquisiti" (cfr. in tal senso Cass. Pen., sez. 4^, 4.12.2006 n. 19331). Pertanto giustamente la piena autonomia dei decreti sopra indicati rispetto a quelli espressamente richiamati nella richiesta di autorizzazione all’intercettazione e cronologicamente antecedenti agli stessi ha portato al rigetto del motivo di impugnazione relativo all’eccezione di inutilizzabilità derivata. Alla luce della giurisprudenza di legittimità risulta non applicabile il principio interpretativo esposto sul punto dal ricorrente secondo il quale dovrebbe pronunciarsi "la dichiarazione di inutilizzabilità di quella prova che non sarebbe stata scoperta senza la utilizzazione della prova inutilizzabile". In ordine alla dedotta tardività delle proroghe va osservato che, secondo giurisprudenza consolidata e pacifica, la proroga tardiva dell’autorizzazione ad intercettare ha, in realtà, natura di autonomo provvedimento di autorizzazione dell’effettuazione delle suddette operazioni, per cui se non può valere a legittimare ex post la mancanza di autorizzazione e consentire l’utilizzazione delle intercettazioni svoltesi medio tempore, ha efficacia per il futuro alla stregua di nuova autorizzazione (in tal senso Cass. Pen. n. 5061 del 15.12.2005).

Nella fattispecie in esame siamo in presenza di decreti di proroga dotati di autonomo apparato giustificativo da qualificarsi come autonomi decreti che non involgono intercettazioni effettuate medio tempore.

Ugualmente è infondato il motivo di ricorso con cui si ripropone la eccezione di inutilizzabilità del decreto intercettativo emesso dal pubblico ministero, essendo state le operazioni disposte per 40 giorni, anzichè per 15 giorni come prevede l’art. 267 c.p.p., comma 3, in quanto muove dall’errata premessa che il termine di durata delle operazioni di intercettazioni sia ordinariamente stabilito dal giudice nel provvedimento di autorizzazione, laddove invece, come risulta dal testo legislativo, esso è fissato dal pubblico ministero nel decreto esecutivo. In conseguenza, allorchè nell’ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata il pubblico ministero dispone l’intercettazione in via d’urgenza, la durata massima rimane di quaranta giorni (Sez. 2^, 20 novembre 2008, n. 46767, Crea; Sez. 6^, 7 marzo 1997, n. 5655, Ferrara).

Infondato è anche il motivo di ricorso con cui si contesta l’apparenza della motivazione sull’inidoneità degli impianti al momento storico in cui le intercettazioni dovevano essere eseguite e sulle eccezionali ragioni di urgenza che consentivano l’utilizzazione di apparecchiature in dotazione alla P.G, Si osserva che riferimento al Decreto del 31 marzo 2006 e, del pari, a quello del 22/9/2006, è ravvisabile esaustiva motivazione in ordine all’eccezionalità delle ragioni di urgenza,consistenti nell’imminenza dei colloqui in carcere del detenuto S.C. e nella non disponibilità al momento delle decine di linee Telecom necessarie e non ottenibili in tempi compatibili con l’urgenza. Inoltre,come sottolineato dal Tribunale, nello stesso decreto il P.M. espressamente ha disposto che la registrazione delle conversazioni dovesse avere inizio a decorrere "dalla data del primo colloquio" sicchè, salva dimostrazione contraria che nella specie non è stata fornita in ordine a colloqui svoltisi in data antecedente al 22 settembre 2009, la motivazione sull’eccezionalità delle ragioni di urgenza è assolutamente compatibile con la concreta esecuzione avvenuta a distanza di undici giorni dall’emissione del decreto del GIP, dovendosi ritenere che le eccezionali ragioni di urgenza fossero collegate agli imminenti colloqui dello S. con i familiari e che, in concreto, l’esecuzione sia stata fissata al momento in cui tali colloqui, non prevedibili anticipatamente, si siano effettivamente svolti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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