T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 82 Giustizia amministrativa, Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premette in fatto il ricorrente che con delibera n.1112 del 13.8.1996 dell’USL n. 11 di Reggio Calabria è stato autorizzato ed approvato il progetto obiettivo per lo smaltimento dell’arretrato in materia di istanze di invalidità civile, con destinazione di fondi pari a L. 120.000.000.

Egli è stato indicato, nella delibera già citata, come uno dei 31 impiegati individuati nella gestione del progetto.

Avendo svolto l’attività lavorativa connessa alla realizzazione del progetto in questione e non avendo percepito il compenso spettantegli, chiede il pagamento della somma di L 3.870.000, oltre accessori, pari a 1/31 del fondo stanziato.

Il ricorso non può trovare accoglimento mancando la prova certa dell’effettiva partecipazione al progetto e, soprattutto, relativa al concreto numero di ore per cui è stato svolto il lavoro straordinario.

Infatti, la delibera citata al punto 3, si limita a stabilire che i corrispettivi saranno ripartiti per quote commisurate alle ore di lavoro straordinario e suddivise in numero di ore uguali per tutti i componenti del gruppo, fermo restando che eventuali impedimenti alla partecipazione di alcuni componenti, comporteranno la ripartizione della loro quota tra gli altri elementi.

Da tale disposizione emerge in primo luogo che la delibera non ha attestato l’effettiva partecipazione di tutto il personale indicato, ma si è solo limitata ad elencare il personale designato.

Dal che consegue che difetta la prova dell’effettiva partecipazione al progetto.

Inoltre, anche ammesso che il ricorrente vi abbia effettivamente preso parte, svolgendo il lavoro straordinario richiesto, resta del tutto indeterminato il numero di ore effettivamente prestate rispetto alle quali la delibera si limita a stabilire la tendenziale ripartizione in parti uguali tra i componenti del gruppo, senza nulla precisare in merito alle quote commisurate ad ore di lavoro.

Manca, in altri termini, un sia pur minimo principio di prova in merito alle circostanze evidenziate, non potendosi applicare il principio di non contestazione, non essendosi costituita l’ASL intimata.

Sul punto non può che rilevarsi che in linea generale l’onus probandi incombe, come noto, su chi sostiene il fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio. Né può essere invocato il c.d. "principio dispositivo con metodo acquisitivo", che governa il peculiare regime probatorio nel giudizio amministrativo su materie rientranti nella giurisdizione di sola legittimità, disputandosi invece, nella fattispecie, di diritti soggettivi (resta aperta allo sviluppo giurisprudenziale la valutazione della effettiva portata delle disposizioni relative ai mezzi di prova introdotte dagli artt. 63 e 64 c.p.a., applicabili, peraltro, anche alla presente controversia in virtù della disciplina prevista dall’art. 2 all. 3 c.p.a.).

Peraltro, anche a voler ritenere – come pure parte della giurisprudenza sostiene – che il principio dispositivo con metodo acquisitivo si applichi anche alle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, ciò non può valere quando l’onere della prova investe circostanze pienamente note e dimostrabili dal ricorrente al quale spetta di attivarsi richiedendo idonea certificazione all’amministrazione, ipotesi nella quale deve ritenersi rientrante la presente controversia, in considerazione del fatto che il ricorrente ha avuto la possibilità di ottenere la delibera di approvazione del progetto in questione, a dimostrazione della accessibilità dei documenti inerenti la sua posizione.

Diversamente sarebbe a dirsi se il ricorrente avesse provato che le sue richieste di documentazione all’amministrazione siano rimaste infruttuose. Ma di tutto ciò non vi è traccia alcuna.

Non può, in altri termini, ammettersi la generica allegazione di un fatto, da verificarsi mediante incombenti da porre a carico dell’amministrazione, laddove il thema probandum concerna elementi attinenti al concreto svolgimento della prestazione di servizio del ricorrente, della quale egli ha avuto cognizione specifica, esattamente al pari dell’ente intimato.(Consiglio di stato, sez. V, 01 dicembre 2006, n. 7065).

Negli stessi termini, su analoga controversia si è già pronunciato questo Tar, con decisione n. 1697/2000, emessa su ricorso per decreto ingiuntivo.

Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto.

Le spese restano a carico di parte ricorrente, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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