Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6658 Responsabilità civile derivante da reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.C., dipendente della s.p.a. Icari, nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Venezia P.L. e il Ministero degli interni, espose che, nel settembre del 1983, scoppiato un incendio in un silos della ditta ed intervenuti i vigili del fuoco, il loro capo-squadra, P.L., lo aveva inviato (ad incendio apparentemente spento) assieme ad altri operai sul terrazzino del silos (per smassare la segatura accumulatasi) dove improvvisamente si era sprigionata una fiammata, cagionandogli gravi lesioni (il tribunale penale di Padova avrebbe poi dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascritto al P.).

Il giudice di primo grado, ritenuto che il fatto si fosse verificato per colpa concorrente tanto del P. (e, per esso, del Ministero) quanto dell’Ican (i cui responsabili avrebbero impartito l’ordine di recarsi sul silos al T.), accolse la domanda risarcitoria e condannò tutti i convenuti in solido al pagamento, in favore dell’attore, della somma di oltre L. 500 milioni, opinando, in particolare, che l’interruzione della prescrizione compiuta dall’attore nei confronti del P. spiegasse effetti anche nei confronti degli altri coobbligati in solido.

La sentenza fu impugnata – in via principale dalla compagnia assicurativa "Il Duomo" (garante della Ican) e dal Ministero degli interni, in via incidentale da P.L. e dalla Ican – dinanzi alla corte di appello di Venezia, la quale, nell’accogliere in parte qua i gravami, osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

1) che la doglianza degli appellanti principali e dell’appellante incidentale Ican, volta a contestare la legittimità del rigetto, da parte del tribunale, della sollevata eccezione di prescrizione, era fondata;

2) che, difatti, la pronuncia di primo grado non appariva conforme a diritto nella parte in cui mostrava di ritenere che il termine di prescrizione decorresse, nella specie, dalla pronuncia della sentenza penale e non dal giorno dell’evento;

3) che, di converso, il disposto dell’art. 2947 c.c., comma 3 (a mente del quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, il termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione del reato ovvero dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo il caso in cui l’estinzione sia avvenuta per prescrizione) era tale da individuare irredimibilmente il dies a quo del termine prescrizionale nel giorno in cui l’evento dannoso si era verificato, e cioè il (OMISSIS);

4) che la costituzione di parte civile (atto pacificamente dotato di efficacia interruttiva) nel processo penale instaurato nei confronti del P. era avvenuta, da parte del T., con atto depositato il 9 settembre 1988, ma consegnato all’ufficiale giudiziario il 20 settembre 1988 e notificato il successivo 29 settembre, e pertanto oltre il quinquennio;

5) che la domanda del T. andava, pertanto, rigettata per intervenuta prescrizione;

6) che tale statuizione non poteva peraltro giovare al P., il quale, con il suo appello incidentale, non aveva proposto analoga eccezione;

7) che, nel merito, l’accertamento della responsabilità dei convenuti si come compiuta in prime cure non poteva che essere confermata.

La sentenza della corte di appello di Venezia è stata impugnata da T.C. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.

Resistono con controricorso il Ministero degli interni, la Ican e la Duomo Assicurazioni.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 342, 343, 163, 164, 346 previgenti c.p.c; art. 2938 c.c..

Il motivo è privo di pregio.

Sotto un duplice, concorrente profilo.

Il primo, scaturente dalla non corrispondenza della odierna doglianza di tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Ican alla effettiva realtà processuale, avendo la predetta società sollevato l’eccezione in appello non già in sede di comparsa conclusionale, bensì di precisazione delle conclusioni senza che, in proposito, venisse sollevata alcuna contestazione.

Il secondo, a mente del quale, avendo la Ican sollevato l’eccezione de qua in sede di appello incidentale (sia pur per relationem), di alcuna preclusione processuale appariva legittimo discorrere nella specie, trattandosi di giudizio instaurato prima del 30 aprile 1995, onde l’applicabilità del vecchio testo dell’art. 345 c.p.c. in tema di proponibilità di nuove eccezioni in appello.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 2087, 2043 e 2947 c.c.).

Il motivo è inammissibile, rappresentando a questa corte una diversa ricostruzione della fattispecie generatrice di responsabilità (contrattuale, ex art. 2087 c.c., anzichè aquiliana, in ordine alla quale era necessaria una qualificazione espressa e tempestiva della domanda: Cass. 12.3.2001, n. 99) mai prospettata in sede di mento:

nè il ricorrente riporta, in seno al motivo in esame (in spregio al principio di autosufficienza del ricorso) in quali atti del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata ed illegittimamente pretermessa.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 2947 c.c., comma 3, art. 590 c.p., art. 157 c.p., nn. 3 e 4, art. 589 c.p.); motivazione omessa e/o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La corte territoriale mostra, in proposito, di aver fatto buon governo della disciplina normativa rilevante in parte qua, specificando, con motivazione esente da qualsiasi vizio logico- giuridico, che il fatto considerato dalla legge come reato integrava gli estremi delle lesioni colpose, onde, in sede civile, la prescrizione applicabile non poteva che essere quella stabilita per tale fattispecie, senza che alcun rilievo potesse assumere la connessa imputazione per omicidio colposo in danno di altro soggetto pur elevata nei confronti del P. (Cass. 2432/96; Cass. 1943/1987 in motivazione).

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 2947 c.c.).

La doglianza è priva di pregio.

Essa si sviluppa in patente contraddizione con il testo normativo indicato come violato, del quale la corte territoriale ha fatto, contrariamente all’assunto del ricorrente, corretta e puntuale applicazione, essendo l’estinzione per prescrizione del reato l’unica ipotesi in cui il termine prescrizionale dell’azione risarcitoria non decorre dalla data di estinzione del reato ovvero da quella della sentenza irrevocabile.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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