Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-11-2010) 10-02-2011, n. 4920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del 14 febbraio 2007, con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato V.G. colpevole del delitto di lesioni personali aggravate in danno di F.P. (in particolare, trauma confusivo cranio facciale con frattura paraossa setto nasale, giudicato guaribile in giorni venti, con aggravante di avere cagionato alla persona offesa l’indebolimento permanente di un senso e precisamente la deviazione del setto nasale) e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente eccepisce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 157 c.p., sul rilievo che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la prescrizione del reato, maturata il 17.12.2009.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p. e dell’art. 606, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato contestato. Si duole, in particolare, della valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa, infondatamente ritenuta attendibile.

Il terzo motivo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

2. – E’ fondato e merita, pertanto, accoglimento il primo motivo di ricorso che lamenta il mancato rilievo della prescrizione.

Ed infatti, alla luce del nuovo regime dell’istituto, applicabile al caso di specie tenuto conto che la sentenza di primo grado è successiva all’entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine di prescrizione per il reato in questione è di anni otto e mesi nove, venendo dunque a scadere il 10.2.2009. Tuttavia al termine anzidetto avrebbe dovuto essere sommato il periodo complessivo di sospensione, pari a mesi 8 e giorno 24 (dal 22.10.2003 al 10.3.2004, con la riduzione ex lege a sessanta giorni, alla luce della nuova formulazione dell’art. 159 c.p.; dal 12.7.2006 al 6.12.2006 per astensione degli avvocati; e dal 6.12.2006 al 14.2.2007, con riduzione al periodo di legge, trattandosi di impedimento per malattia dell’imputato), sicchè il termine ultimo di prescrizione è maturato il 3.11.2009, dunque prima della sentenza del giudice di appello, che avrebbe dovuto rilevarne l’avvenuto decorso.

Al relativo rilievo deve ora provvedersi in questa sede, non ravvisandosi in atti, specie alla luce di doppia conforme in punto di penale responsabilità, l’esistenza di cause di più favorevole proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

3. – Nondimeno, il ricorso va, comunque, esaminato per le statuizioni civili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 578 c.p.p.. Il relativo esame ne rivela l’infondatezza.

Ed infatti, il secondo motivo è infondato, in quanto nessun difetto di motivazione inficia la struttura argomentativa della sentenza impugnata che, in esito a corretta valutazione delle risultanze di causa, è motivatamente pervenuta alla conferma del giudizio di colpevolezza. In particolare, sono state correttamente valutate, previo doverosa verifica di attendibilità, le dichiarazioni della persona offesa, anche alla luce della conferma riveniente dalla documentazione sanitaria in atti, attestante lesioni compatibili con la dinamica riferita, e dalle dichiarazioni del teste A..

4. – Per quanto precede, occorre provvedere come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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