Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-11-2010) 10-02-2011, n. 4917 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.D. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Firenze, dei reati di seguito indicati:

a) lesioni personali aggravate, ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 2, art. 61 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 5, per aver aggredito la nonna B.T. dandole pugni al volto e così cagionandole lesioni che ne imponevano il ricovero ospedaliero ed una malattia giudicata guaribile come da certificato medico ospedaliero, fatto aggravato per essere stato commesso per futili motivi e per aver profittato delle condizioni di minorata difesa della nonna ultrasessantacinquenne;

b) ingiuria e minacce nei confronti di Z.M. e B.L.;

c) danneggiamento ai sensi dell’art. 635, comma 1 e comma 2, n. 3 con riferimento all’art. 625 c.p., n. 7) per avere danneggiato tre vasi, cinque soglie di marmo ed altri oggetto di arredo esterno della casa di Z.M.;

d) ai sensi degli artt. 674 e 658 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perchè, al fine di commettere il reato sub e) apriva il gas della propria abitazione, in uso anche alla nonna Be.Ti., creando un pericolo di esplosione e facendo intervenire il pronto soccorso, simulando che detta condotta fosse stata posta in essere dalla stessa Be. e quindi dando la falsa notizia che essa fosse autrice del fatto e pericoloso;

e) del reato di cui all’art. 572 c.p. perchè, con le condotte indicate sub a) ed e), e comunque tenendo una condotta costantemente conflittuale con la nonna Be.Ti. al fine di obbligarla a lasciare l’abitazione in cui entrambi convivono, creava un clima di costante tensione in casa e di preoccupazione per la Be.Ti., nonchè di pericolo per l’incolumità della stessa e tale da crearle uno stato di ansia che le rendeva insostenibile la vita; tutti i fatti con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Con sentenza del 7 febbraio 2008, il GUP del Tribunale di Firenze, pronunciando con le forme del rito abbreviato, concessa l’attenuante del vizio parziale di mente equivalente ad aggravanti ed a recidiva e ritenuta la continuazione condannava l’imputato alla pena di anni uno, mesi tre giorni dieci di reclusione per i reati sub a), b), c), d) ai sensi dell’art. 674 c.p. così qualificato quello originariamente contestato; lo assolveva, invece, dal reato di maltrattamenti con formula perchè il fatto non sussiste.

Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rideterminava la pena in mesi otto giorni dieci di reclusione, confermando nel resto.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente eccepisce violazione di legge, erronea applicazione dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 2, art. 89 c.p. e art. 336 c.p.p., sul rilievo che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto per mancanza della necessaria condizione di procedibilità. Sostiene, in proposito, l’incompatibilità tra l’aggravante dei futili motivi ed il vizio parziale di mente, sicchè, esclusa l’aggravante, il fatto-reato avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile per mancanza di querela.

Il secondo motivo deduce violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. nonchè mancanza di prova in ordine al reato di lesioni personali, lamentando erronea valutazione delle risultanze processuali.

Il terzo motivo deduce violazione di legge ed erronea applicazione del reato di cui all’art. 674 c.p., per insussistenza del fatto trattandosi di una singola emissione di gas inidonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma.

Il quarto motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento all’art. 133 c.p. e art. 81 c.p., in ordine alla misura della pena irrogata. Peraltro, non si comprendeva l’aumento di pena di due mesi per reati puniti solo con pena pecuniaria e tra l’altro in misura assai contenuta dal momento che l’art. 612 prevedeva un massimo di Euro 51 e l’art. 594 la multa sino a Euro 2.582. Eccessivo era anche l’aumento di pena di due mesi per il danneggiamento di cose prive di rilevante valore economico; lo stesso per l’aumento di un mese per il reato di cui all’art. 674 c.p..

2. – La prima ragione di censura è destituita di fondamento alla luce di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice secondo cui non sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante di avere agito per un motivo futile ed il vizio parziale di mente (cfr., da ultimo, Cass. sez. 1, 1.12.2004, n. 526, rv. 230778).

Identico non può che essere il giudizio in ordine alla seconda doglianza, non sussistendo il dedotto vizio di legittimità a fronte di motivazione esaustiva e corretta, che ha indicato le risultanze di causa ritenute, motivatamente, dimostrative del reato in questione, segnatamente le dichiarazioni testimoniali raccolte e la certificazione sanitaria in atti.

Priva di fondamento è anche la terza censura, risultando accertato che vi era stata emissione di gas e che tale emissione era ascrivibile all’imputato e tanto bastava ai fini della configurazione del reato in questione, al di là del fatto che si fosse trattato di un singolo episodio.

La quarta censura si colloca, invece, in area di inammissibilità afferendo a questione di merito, come è, pacificamente, quella relativa al regime sanzionatorio, insindacabile in questa sede ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. Ed infatti, il giudice di appello ha dato conto delle ragioni dell’irrogazione della pena complessiva, peraltro in misura modesta e previa riduzione di quella inflitta in primo grado, pervenendo ad un risultato motivatamente ritenuto congruo tenuto conto dell’obiettiva entità dei fatti in questione e della personalità dell’imputato. Alla misura finale della pena è pervenuto attraverso corretto calcolo muovendo dalla pena stabilita per il più grave reato,quello sub a), ed operando l’aumento di mesi due per ciascuno dei capi – e non dei reati come mostra di ritenere il ricorrente – b) (comprensivo della minaccia e dell’ingiuria) e c) (relativo al danneggiamento), con ulteriore modesto aumento per il reato contravvenzionale di cui al capo d).

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *