T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 111 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con le sentenze indicate in epigrafe ormai passate in giudicato il ricorrente ha ottenuto: a) l’annullamento della propria esclusione dall’elenco dei dirigenti aventi titolo all’erogazione della retribuzione di risultato per l’anno 1997 (sentenza n. 548 del 2009 di questa sezione); b) l’annullamento del provvedimento che gli attribuiva per il primo semestre del 1998 la retribuzione di risultato nella misura di 39/100 (sentenza n. 549 del 2009 della sezione); c) la condanna della regione Lazio al "pagamento delle differenze relative all’indennità di posizione percepita e quella relativa al superiore inquadramento, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via rivalutata" (sentenza n. 1532 del 2005 del Tribunale di Frosinone);

Ritenuto che con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia che la regione Lazio ancora non ha provveduto a corrispondere quanto spettantegli in base a tali sentenze e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a garantire il soddisfacimento dei suoi diritti;

Ritenuto che il ricorso vada accolto dato che la regione Lazio – costituitasi in giudizio – non ha fornito elementi ostativi depositando una documentazione da cui risulta che effettivamente l’ente non ha ancora eseguito le citate sentenze (dai documenti risulta altresì che la regione ritiene che al ricorrente non spetti l’adeguamento del trattamento di fine rapporto – su cui peraltro nulla è stato statuito dalle citate sentenze – non essendo l’emolumento in questione computabile a tali fini);
P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:

a) assegna alla regione Lazio, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione delle sentenze indicate in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma che sarà nominato dal Prefetto di Roma su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico della regione Lazio il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro mille, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna la regione Lazio al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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