Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2011, n. 6643 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte visto il ricorso per cassazione proposto da M.U. nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 25 luglio 2006, erroneamente notificato all’avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;

considerato che l’intimato non si è costituito in questo giudizio;

letta l’ordinanza di questa Corte in data 6 giugno 2008, con la quale è stata ordinata entro un termine perentorio la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11;

rilevato che il ricorrente non ha adempiuto all’ordine suddetto, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, data l’assenza in giudizio dell’intimato.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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