Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-11-2010) 10-02-2011, n. 4909 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per rigetto ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.G. proponeva, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 12/6/2008 con la quale, in riforma della sentenza del GUP c/o Tribunale di S. Maria C.V di condanna alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione – pena sospesa – in relazione al reato di cui al capo b) – artt. 110, 582, 585, 576 c.p., n. 1 – era stato concesso allo stesso il beneficio della non menzione.

Deduceva l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, 3 e 4, artt. 197 segg. c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 1 e/o 2, art. 546 c.p.p., lett. e), e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla ritenuta attendibilità delle pp.oo., sia in ordine alla mancata enunciazione delle ragioni per le quali erano state ritenute inattendibili le prove contrarie, alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ed alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali.

Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

La Corte di appello ha confermato la ricostruzione dei fatti come effettuata dal primo giudice adeguatamente valutando le dichiarazioni della parti offese ed il tenore della tesi difensiva dell’imputato.

Ha ritenuto le dichiarazioni delle parti offese coerenti ed attendibili, avendo entrambe riconosciuto l’ A. come loro aggressore, mentre del tutto sfornita di prova è rimasta la tesi difensiva, secondo la quale gli aggressori sarebbero stati altri concittadini stranieri con i quali era in corso una lite. La Corte di Appello ha inoltre evidenziato che le parti offese non avevano alcun motivo di rancore nei confronti dell’imputato da spingerli a non denunziare altri presunti responsabili.

Secondo costante giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa, ove logicamente coerenti ed attendibili come nel caso di specie, possono essere da sole poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità.

Deve aggiungersi che la pena è stata irrogata nel minimo edittale e che la oggettiva gravità dei fatti in contestazione, indice secondo la Corte di una notevole pericolosità, impediva di ritenere congrua l’offerta formale di Euro 2.100,00 a titolo di risarcimento del danno e prevalenti le attenuanti generiche.

La motivazione sul punto della Corte di appello e adeguata e pienamente condivisibile in quanto ha messo in evidenza indici di particolare pericolosità rilevati dai fatti e dalle conseguenze degli stessi.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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