T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 106 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con la sentenza indicata in epigrafe la sezione ha annullato la determinazione dirigenziale n. 173 del 24 giugno 2009, recante approvazione degli atti di gara e aggiudicazione definitiva alla controinteressata dell’appalto dei lavori di recupero degli ambiti urbani denominati "Minturno 3" e "Minturno 4"; b) con il ricorso all’esame la ricorrente denuncia che l’amministrazione non ha ancora provveduto alla esecuzione della sentenza e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a soddisfare le sue aspettative (al subentro nell’esecuzione del contratto previa aggiudicazione della gara in suo favore);

Ritenuto che le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata sono infondate in quanto: a) stante l’autonomia del ricorso all’esame rispetto al giudizio che si è concluso con la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione e rispetto al giudizio pendente in appello avverso tale sentenza, correttamente la ricorrente ha instaurato il contraddittorio notificando il ricorso alla sede "reale" della controinteressata e non presso il domicilio eletto per il giudizio di primo grado e per l’appello; b) il codice del processo amministrativo ha soppresso l’istituto della previa diffida regolato dall’articolo 91 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 cosicchè l’azione per l’adempimento del giudicato e per l’esecuzione delle sentenze dei tt.aa.rr. non sospese dal Consiglio di Stato non deve essere preceduta da diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto – benché la sentenza della sezione sia stata appellata – la sua efficacia non è stata sospesa, con conseguente obbligo dell’amministrazione di darle esecuzione adottando le necessarie misure;

Ritenuto in particolare, in relazione alla circostanza che la sentenza della sezione si era limitata, in conformità alla domanda della ricorrente, a annullare l’aggiudicazione definitiva della gara senza adottare alcuna pronuncia in ordine alla sorte del contratto, pronuncia che non era stata richiesta dato che all’epoca della proposizione del ricorso la giurisprudenza civile e quella amministrativa concordavano sulla spettanza al giudice ordinario della giurisdizione in ordine alla "sorte" del contratto stipulato sulla base di aggiudicazione poi annullata dal giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 luglio 2008, n. 9, Cassazione, Sez. Un. Civ. 23 aprile 2008, n. 10443) che questa circostanza non esclude che l’amministrazione sia obbligata a eseguire la sentenza della sezione adottando le misure volte a dare effettività ai suoi effetti caducatorio e ripristinatorio, rilevando "la sopravvenuta caducazione del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione… similmente a quanto avviene nel caso di annullamento di una graduatoria di un pubblico concorso che comporta la caducazione degli effetti del contratto di lavoro su di essa fondato, ovvero di annullamento di una concessione di un bene o di un servizio pubblico che comporta la caducazione degli effetti dell’accordo accessivo" (così letteralmente la sopra citata sentenza dell’Adunanza Plemnaria del Consiglio di Stato) e procedendo alla parziale rinnovazione della gara e all’aggiudicazione della stessa all’avente titolo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:

a) assegna al comune di Minturno, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di giorni venti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del comune di Minturno il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro mille, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il comune di Minturno al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *