Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2011, n. 6641 Indennità di anzianità e buonuscita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma il lavoratore in epigrafe conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui chiedeva la condanna al computo della retribuzione corrisposta per lavoro straordinario continuativo nell’indennità di anzianità e nel TFR nonchè negli istituti collaterali quali la retribuzione per ferie annuali, 13^ e 14^.

Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente al capo concernente il ricalcalo dell’indennità di anzianità e del TFR. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva altresì il capo della domanda, così come ridotto in appello, avente ad oggetto il computo, sino al 31 ottobre 1992 della retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario in quella spettante per il periodo di ferie annuale, per 13^ e 14^ mensilità.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilievo fondante che la contrattazione collettiva aveva recepito, quanto al TFR ed agli istituti indiretti, una nozione omnicomprensiva della retribuzione.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure, illustrate alla memoria.

Resiste con controricorso la controparte.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso l’Istituto in epigrafe, deducendo errata interpretazione del CCNL 1992 anche in violazione dell’art. 2120 c.c. in correlazione all’art. 1362 c.c. ed omessa valutazione di documento, formula, ex art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti:

"Accerti la Corte se, in forza del CCNL grafici 1992 e successivi, identici sul punto, non possa essere incluso nella base di calcolo di IDA e TFR il compenso per lavoro straordinario prestato, anche se in modo non occasionale e continuativo, successivamente al 31 ottobre 1992"; "Accerti la Corte se, con vizio in procedendo, la corte di appello sia incorsa in errore, ai sensi dell’art. 1322 e 1364 c.c. e norme correlate, nel non valutare una prova documentale processuale, cioè il verbale d’interpretazione autentica prodotto dall’IPZS, determinante per l’accertamento circa la volontà espressa dagli stipulanti il CCNL 1992 e che dunque la corte di appello sia incorsa in grave vizio per non aver valutato l’elemento di prova".

Con la seconda censura l’Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie, pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit. il seguente quesito di diritto: "Accerti la Corte se, in tema di computabilità dello straordinario nella base di calcolo degli istituti indiretti, non esista nel nostro ordinamento un principio generale di omnicomprensività della retribuzione e se ai sensi dell’art. 30 reg. personale, dell’art. 8, parte 2^ operai CCNL 89, art. 7, parte 2^ operai, e art. 5 parte 2^ operai CCNL art. 92, il compenso per lavoro straordinario, non incluso fra le voci che compongono la retribuzione dei detti istituti, in alcun modo possa essere incluso nella base di calcolo dei cc.dd. istituti collaterali ovvero indiretti".

I motivi sono improcedibili non avendo l’Istituto, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 depositato il testo integrale dei contratti collettivi di cui deduce la violazione.

Questa Corte infatti a Sezioni Unite, con sentenza del 23 ottobre 2010 n. 20075 ha sancito, nel comporre un contrasto sorto in seno alla sezione lavoro della Cassazione, che il richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 nella parte in cui onera il ricorrente principale o incidentale – a pena d’improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, deve interpretarsi nel senso che allorchè il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni. Nella specie con ambedue le censure si deduce la violazione di norme di accordi collettivi nazionali ed il ricorrente non ha provveduto a depositare insieme al ricorso il testo integrale dei contratti collettivi di cui denuncia la violazione a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’improcedibilità del motivo sotto il profilo della denunciata violazione di norme collettive travolge, altresì, la censura di omessa valutazione del verbale d’interpretazione autentica, richiamato ai fini della corretta interpretazione della normativa collettiva, essendo impedita, consequenzialmente qualsiasi valutazione sulla decisività della denunciata omissione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 27,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovannantonio e Raffaela Fasano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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