T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 08-02-2011, n. 1229 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che parte ricorrente, titolare delle licenze di guardia giurata e di porto di pistola a tassa ridotta, è stata condannata dal Tribunale penale di Roma, con sentenza emessa il 17.9.2008 e divenuta irrevocabile il 23.10.2008, per il delitto di cui all’art.368 del c.p., alla pena, ex artt.444 del c.p.p., di mesi 10 e giorni 20 di reclusione con beneficio della sospensione condizionale;

– che con propri provvedimenti, entrambi del 12.3.2009, il Questore di Roma, decretava:

a) la revoca, in applicazione dell’art.138 nn. 4 e 5 del Tulps, del decreto di nomina a guardia particolare giurata del D.M.;

b) la revoca, ex art. 43 del Tulps e 256 del relativo Reg. Esec. ne,

della licenza di porto di pistola a tassa ridotta dallo stesso già detenuta;

– che entrambi i provvedimenti dianzi citati sono stati notificati all’interessato il 27.3.2009;

– che col ricorso in epigrafe indicato, il D.M. si è gravato avverso il solo provvedimento sub b) di revoca della licenza di porto di pistola a tassa ridotta, deducendo che la condanna a pena patteggiata non implica il riconoscimento della colpevolezza dell’imputato;
Motivi della decisione

– che la legge (art. 138, comma 1, n. 4, r.d. n. 773 del 1931) considera la condanna per delitto di per sé sola elemento ostativo a conseguire la nomina per lo svolgimento di una determinata e delicata attività professionale quale quella di guardia particolare giurata. L’amministrazione, quindi, deve solo verificare la sussistenza o meno di un presupposto legale e, non essendo tenuta ad accertare la responsabilità o la colpevolezza dell’interessato, non deve effettuare alcuna valutazione della vicenda in sede amministrativa. La sentenza di condanna per delitto, ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p., essendo equiparata dalla legge a una pronuncia di condanna, configura l’elemento ostativo previsto dall’art. 138, comma 1, n. 4, r.d. n. 773 del 1931 (cfr., ex plurimis Cons. St. nr.2744 del 2007);

– che la più qualificata giurisprudenza amministrativa riconosce (cfr. Cons.St. nr. 2534 del 2009), al più, valenza ostativa al diniego di rinnovo ovvero alla revoca del titolo di guardia giurata, alle sole condanne per delitto ex art.444 c.p.p. intervenute anteriormente alla modificazione del testo iniziale dell’art.445 del C.p.p. (cfr., sul punto Corte Cost. le nr. 394 del 2002) ma non a quelle successive alla legge nr. 134 del 2003 che, modificando l’originaria versione del citato art.445 c.p.p., ha stabilito che la sentenza di condanna emessa a seguito di patteggiamento non abbia effetto nei giudizi civili o amministrativi, "salvo quanto previsto dall’art. 653"; in assenza di diverse disposizioni di legge, inoltre, la sentenza stessa "è equiparata ad una pronuncia di condanna";

– che, nel caso di specie, la sentenza di condanna per delitto è intervenuta nel 2008 e,pertanto, la revoca del titolo di guardia giurata è venuta a costituire per l’amministrazione un atto vincolato ed alieno da discrezionalità alcuna;

– che, a mente dell’art.256 del Reg. di esec. ne del Tulps, la licenza di porto d’armi a tassa ridotta presuppone la permanenza dello status di g.p.g., parimenti configurandosi atto vincolato la revoca di tale licenza una volta venuto meno (come nel caso di specie) il titolo di guardia giurata;

– che, parte ricorrente, come anticipato ha omesso di gravarsi avverso il presupposto atto di revoca del decreto di nomina a guardia giurata, con accessiva inammissibilità della domanda di giustizia promossa col ricorso in epigrafe;

– che le spese di lite, in considerazione del fatto che il ricorrente ha dichiarato di aver dovuto sospendere l’attività lavorativa di g.p.g. già esercitata, possono essere compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.

dichiara, per le ragioni rassegnate in motivazione, inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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