T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 08-02-2011, n. 1221 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I)- Con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, parte ricorrente – Ispettore capo della P.S., detentore della laurea di primo livello (c.d.: breve) in Scienze Giuridiche (cl.31) conseguita il 05.12.2005 presso l’Università Telematica "Guglielmo Marconi" – ha impugnato la determinazione ministeriale con la quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso a 10 posti del ruolo dei Commissari, riservato al personale della P.S. ed indetto con bando pubblicato sul B.U. del Personale del Ministero dell’Interno del 13.2.2006, per mancanza del titolo di studio prescritto dall’art.2 della lex specialis.

Lamenta il ricorrente l’ingiustizia di tale esclusione in quanto:

– la lex specialis riteneva valido, ai fini della partecipazione alla selezione, il diploma di laurea conseguito presso Università della Repubblica od Istituto equiparato;

– la laurea da esso ricorrente detenuta è equiparata ad una delle classi di laurea di cui al d.m. 5.5.2004;

– la Funzione Pubblica ha diramato apposita Direttiva in cui si ribadisce l’equipollenza tra i titoli di studio rilasciati secondo il vecchio Ordinamento e le nuove classi delle lauree specialistiche.

Tali deduzioni sono contestate dalla resistente amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio.

Nella fase cautelare del giudizio, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione interinale degli effetti derivanti dal provvedimento avversato con Ord. nr.5382/2006 del 28.9.06 che è stata riformata in appello (Ord. Cons.St., VI^ sez. nr. 117/2007,) traendone argomento, oltre che da altro precedente cautelare del medesimo Consesso, dalla circostanza che "la formula adottata dal bando non appare consentire un’interpretazione univoca, circostanza questa che ha rilevanza….con riguardo alle considerazioni svolte dai primi Giudici".

Sempre innanzi al Consiglio di Stato il G. promuoveva apposito ricorso per l’esecuzione della predetta Ordinanza nr. 117/2007. Peraltro in tale sede processuale l’amministrazione, nella memoria difensiva (versata agli atti del corrente processo dalla resistente) depositata il 29.3.2007, rappresentava di aver avviato, in ottemperanza alla predetta pronuncia cautelare, le procedure necessarie alla convocazione di una sessione straordinaria cui ammettere il ricorrente per sostenere le prescritte prove scritte d’esame: circostanza questa che comportava "la rinuncia all’appello odierno" di cui il Consiglio di Stato "dava atto" con Ord. n.1613/2007 del 30.3.2007.

In esito a tale rinuncia, peraltro, l’amministrazione non ha convocato più il ricorrente alla sessione straordinaria d’esame sopra menzionata e, con memoria depositata l’11.12.2010, oltre a rappresentare che il dipendente non ha mosso contestazione alcuna avverso l’esclusione (sempre per carenza del titolo di studio richiesto) dalla partecipazione ad altri analoghi e successivi concorsi per l’accesso alla stessa qualifica, ha insistito sull’infondatezza del gravame avversario.

Il ricorrente, in apposita nota difensiva, ha dato atto della persistenza del proprio interesse alla definizione del gravame non essendo stato, come sopra ricordato, mai convocato (in via straordinaria) per sostenere le prove scritte. Ha, altresì, dato risalto alla differenza tra le funzioni direttive degli appartenenti al ruolo dei Commissari della P.S. e quelle delle quali sono invece titolari i dirigenti della stessa amministrazione; solo per l’accesso al ruolo dirigenziale, egli sostiene, è necessaria, in base alla disciplina generale, la laurea specialistica, con conseguente illegittimità della previsione del bando che richiedesse analoga laurea per l’accesso al ruolo direttivo.

All’udienza del 13.1.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

II)- Prima di procedere allo scrutinio del gravame è necessario soffermarsi sulla persistenza, in capo al ricorrente, dell’interesse alla sua definizione.

Si è detto nel precedente paragrafo che il G. ha proposto, innanzi al Consiglio di Stato, apposito ricorso per l’esecuzione dell’Ordinanza nr. 117/2007 (che, riformando la pronuncia cautelare di questa Sezione nr.5382/06, aveva accolto l’istanza cautelare azionata in primo grado), ivi chiarendo che lo stesso Giudice di appello ha dato atto, con ord. nr.1613/2007, della "rinuncia all’appello odierno"; e ciò in quanto l’amministrazione appellata aveva previamente rappresentato di aver avviato, in ottemperanza alla pronuncia cautelare nr. 117/2007, le procedure necessarie alla convocazione di una sessione straordinaria cui ammettere il ricorrente per sostenere le prescritte prove scritte d’esame.

Orbene, tale provvedimento nr.1613/2007 è stato frainteso dalla resistente amministrazione atteso che, "in funzione di tale rinuncia", non ha più convocato il dipendente. Sennonchè tale formula letterale non autorizza nè ad assegnare all’ordinanza nr.1613/2007 un contenuto che essa, manifestamente, non ha (poichè, pur se con frase non perfettamente felice, dà atto della rinuncia all’appello "odierno" e dunque all’azione intesa ad ottenere l’esecuzione della pronuncia cautelare rimasta inottemperata) nè a supporre che il G. – pur se non ha contestato l’esclusione da analoghi e successivi concorsi cui ha partecipato – non conservi, attualmente, interesse alla definizione del gravame in trattazione, il quale, ove accolto, gli consentirebbe di sostenere le prove scritte cui non ha preso parte.

III)- Quanto sopra chiarito, la Sezione ritiene di dover confermare l’orientamento manifestato in sede cautelare pur se disatteso dal Giudice di appello.

Al riguardo è doveroso rammentare:

– che l’art.3 del d.lgs. n.334 del 2000, concernente l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, stabilisce, al c.2 che "Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso", facendo "salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative";

– che con D.I. 06.2.2004 (attuativo della norma sopra estesa), è stato previsto all’art.1 che "Il possesso del titolo di studio di laurea specialistica, appartenente ad una delle classi sottoindicate previste dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, costituisce requisito per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo sugli altri titoli di studio:

a) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);

b) classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);

c) classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia (64/S);

d) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);

e) classe delle lauree specialistiche in scienze economicoaziendali (84/S);

f) classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S)";

che con d.m. 05.5.2004 è stata sancita, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, l’equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d.m. n.500/1999 conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, e le nuove classi delle lauree specialistiche come riportato in una tabella che include l’equiparazione delle vecchie (id est: quadriennali) laurea alle lauree specialistiche (e cioè quinquennali) delle classi ivi indicate;

che il preambolo del bando del concorso da cui il ricorrente è stato escluso reca esplicita menzione sia (terzultimo periodo) dell’art.3 c.2 del d.lgs. n.334/2000 e del relativo Regolamento approvato con D.I. del 06.2.2004, che (penultimo periodo) del d.m. 05.5.2004 che ha sancito l’equiparazione delle (vecchie) lauree (quadriennali) alle nuove classi delle lauree specialistiche (quinquennali) ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Tanto premesso, la tesi del ricorrente – che ritiene che la laurea di primo livello da lui conseguita nel 2005 (e quindi nell’Ordinamento successivo all’adeguamento operato ai sensi dell’art.17, c.95 della legge n.127 del 1997, per effetto dei dd.mm. nr.509 del 1999, del 28.11.2000, del 12.4.2001 e completato, per la parte di interesse, dal D.I. 06.2.2004 e dal d.m. 05.5.2004 (atti tutti antecedenti la pubblicazione del bando di cui trattasi)) equiparata ad una delle lauree (quadriennali) rilasciate ai sensi del pregresso Ordinamento – è del tutto priva di pregio:

– essendo l’esclusione di tale equiparazione sancita dal d.m. 05.5.2004;

– essendo la partecipazione al concorso consentita, come – in parte qua – inequivocamente previsto dall’art.3 comma 2 del d.lgs n.334 del 2000, ai titolari di diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative";

– essendo la norma sopra citata pedissequamente ripetuta dall’art.2 punto 1) del bando di concorso.

E’, poi, del tutto errata l’asserzione (pag. 3 gravame) che la laurea (breve) da esso ricorrente detenuta è equiparata ad una delle classi di laurea di cui al d.m. 5.5.2004, posto che nessuna equipollenza di tal natura prevede la tabella a detto d.m. allegata; mentre perfettamente condivisibile (ma non utile in relazione alla posizione del ricorrente) è l’evocazione della Direttiva F.P. del 3.11.2005 che avrebbe richiamato le amministrazioni al rispetto del principio relativo all’equiparazione alle nuove classi di lauree specialistiche dei titoli di studio "prescritti per la partecipazione ai concorsi pubblici secondo il vecchio Ordinamento".

E, da ultimo, è solo il caso di ricordare che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare in argomento:

– che deve essere escluso che il riferimento al possesso del diploma di laurea, senza ulteriori specificazioni, possa essere inteso come sufficienza di qualunque laurea, in quanto l’uso generico dell’espressione sta ad indicare, soltanto, che il livello minimo di "istruzione" richiesto è quello universitario, di cui è fede il possesso del diploma di laurea, essendo poi rinviato alle varie articolazioni e specializzazioni dei settori di impiego l’individuazione, in concreto, dello specifico tipo di preparazione accademica necessario per accedere ad una determinata posizione professionale di un particolare ruolo (Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 926 e più recentemente Cons. St. nr. 1304 del 2007), come nel caso di specie con riguardo all’accesso al ruolo dei Commissari della P.S.; postulato questo che vale a superare anche la doglianza, sviluppata irritualmente nella memoria difensiva da ultimo depositata e di cui in narrativa si è detto, in cui si assume l’illegittimità della previsione del bando che richiede il possesso di laurea specialistica anche per l’accesso al ruolo direttivo dei Commissari (non dirigenti) della P.S.;

– che "se si considera che l’equipollenza tra i titoli di studio, ai fini dell’ammissione ad una procedura concorsuale pubblica, può essere riconosciuta e determinata sia dal bando di concorso che direttamente dalla legge, il fatto che il primo non contenga l’indicazione delle lauree considerate equipollenti sta solo a significare che la materia resta regolata dalle specifiche norme di legge che stabiliscono l’equipollenza con il titolo di studio indicato nel bando" (così, Cons.St. nr. 543 del 2007). E sotto tale angolazione visuale parte ricorrente ha, fra l’altro, completamente omesso di puntualizzare in base a quale specifica disposizione normativa il proprio titolo di studio debba considerarsi equipollente ad una laurea quadriennale rilasciata nel vecchio Ordinamento.

IV)- Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese, attesa la peculiarità dell’argomento trattato, possono compensarsi tra le parti in causa.
P.Q.M.

respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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