T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 08-02-2011, n. 1212 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, ricercatore confermato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’intimata Università, ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe indicati, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio a far data dal 1° luglio 2010, ai sensi della L. n.102/2009, contestandone la legittimità sotto vari profili.

Si sono costituite le intimate amministrazioni confutando la fondatezza delle prospettazioni ricorsali chiedendone il rigetto.

Il proposto gravame – spedito in decisione alla pubblica udienza del 24112010 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente a quanto richiesto da parte ricorrente con nota versata agli atti il 26.10.2010.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III. definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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