Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2011, n. 6624 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Società Cooperativa Produttori Latte Bufalino a r.l. in liquidazione, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 1036/1/2001 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società per l’anno 1995. La CTR. esclusa la rilevanza del p.v.c. del 17/12/1998, affermava che l’accertamento aveva a suo fondamento il solo p.v.c. del 25/7/2000 da cui risulterebbero contabilizzate n. 12 fatture relative a operazioni inesistenti…poichè viene contestata alla cooperativa solo questa posta contabile acquista allora fondamentale importanza la sentenza del Tribunale di Caserta n. 245/04 del 26/4/2004 con la quale il processo penale a carico di G.B., coinvolto nella emissione delle supposte cennate fatture false si conclude con la formula di assoluzione perchè i fatti non sussistono.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello.

2. Nel merito, con unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 14, 15 e 39, dell’art. 654 c.p.c. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR si sarebbe limitata ad adeguare la propria decisione al giudicato penale senza esercitare in alcun modo il proprio autonomo potere di valutazione dei fatti posti a base della fattispecie controversa.

2.1. La censura è fondata alla luce del costante indirizzo espresso da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3724 del 17/02/2010; Sentenza n. 2499 del 06/02/2006 Sez. 5, Sentenza n. 10945 del 24/05/2005) secondo cui l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare. A tale principio non risulta essersi conformata la decisione impugnata laddove sulla base della sentenza di assoluzione ha ritenuto che sia venuta a cadere l’unica motivazione posta a base dell’avviso di accertamento.

3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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