Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2011, n. 6620 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’atto di donazione registrato il 16 gennaio 1995, concernente un immobile privo di rendita catastale, M.S. chiese che imposta di registro ed Invim fossero liquidate in applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12. Ricevuto l’avviso di liquidazione lo impugnò, sul rilievo non aveva avuto preventiva comunicazione dell’atto di classamento da parte dell’UTE. La Commissione tributaria di primo grado accolse il ricorso. In appello, l’Agenzia delle Entrate produsse in udienza prova della notificazione dell’atto di attribuzione della rendita. La CTR accolse il gravame e dichiarò legittimo l’avviso di liquidazione impugnato. Il contribuente ricorre con quattro motivi avverso la decisione. L’Amministrazione finanziaria non ha depositato controricorso.
Motivi della decisione

La CTR, premesso che l’Ufficio aveva documentato in pubblica udienza che l’atto di attribuzione della rendita catastale era stato autonomamente notificato al contribuente nel 1996, e rilevato che esso era stato altresì "convalidato" a seguito della denuncia di variazione "per diversa distribuzione di spazi interni" presentata dal contribuente il 24.11.1999; ha osservato che le considerazioni sviluppate dal ricorrente attinenti al merito del classamento erano "inammissibili perchè tardive", ed ha conseguentemente respinto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione.

Coi quattro motivi di ricorso si lamenta violazione di legge ( D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 58 e 59) e motivazione contraddittoria su punto decisivo. Si osserva che la CTR non avrebbe potuto tenere conto del documento esibito soltanto all’udienza di discussione del ricorso, oltre il termine (di venti giorni prima) stabilito dall’art. 32 e senza copia per la parte privata. Sarebbe inoltre illogico ritenere che la denuncia di variazione presentata nel novembre 1999 possa aver dimostrato la preventiva conoscenza da parte del contribuente della rendita posta a base dell’avviso di liquidazione impugnato, notificato il 18 gennaio 1998.

Il ricorso non merita accoglimento. La CTR ha rilevato che le contestazioni mosse dal contribuente all’atto di attribuzione della rendita erano inammissibili perchè quell’atto non era stato impugnato. La osservazione sfugge alle critiche mosse col ricorso, con le quali si contesta che fosse stato provato in giudizio che il contribuente conoscesse la rendita attribuita dall’Ute prima dell’avviso di liquidazione delle imposte di registro ed invim: se non le avesse conosciute sarebbe stato ancora legittimato ad impugnarle, ma non avendolo fatto non poteva contestarne la applicazione (perchè la struttura impugnatoria del processo tributario non consente la disapplicazione degli atti autonomamente impugnabili: Cass. 6386/2006). L’impugnativa avrebbe dovuto proporsi nei confronti dell’UTE (ora Agenzia del Territorio), unico legittimato a contraddire ad essa, convenendolo in questo o in separato giudizio. Non era sufficiente la richiesta di integrazione del contraddittorio, che il ricorrente sostiene di aver avanzato davanti alla Commissione di primo grado, perchè il rapporto di pregiudizialità sussistente tra le due controversie (concernenti l’impugnativa di attribuzione della rendita catastale e quella avente ad oggetto l’atto di liquidazione dell’imposta calcolata sulla base di detta rendita) non ne implica (in ragione del diverso ambito oggettivo e soggettivo) la inscindibilità e non integra una fattispecie di litisconsorzio necessario fra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio (Cass. 2785/2006).

Va quindi respinto il ricorso. Senza decisione in punto spese giacchè l’Agenzia non si è difesa.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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