Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 10-02-2011, n. 4895

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Alessandria che, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato A.M.A. colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 c.p., n. 2 (perchè, al fine di procurarsi un profitto, introducendosi all’interno dell’abitazione sita in via (OMISSIS), si impossessava di alcuni beni – Euro 1.250,00 ed un giubbotto da motociclista – ivi detenuti, sottraendoli al legittimo proprietario M.A. che li deteneva, con l’aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, rottura del vetro di una finestra dell’abitazione); e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali prescritte a pena di nullità, con riferimento all’art. 22 sexies c.p.p. e art. 550 c.p.p., comma 1, lett. f), Ripropone, al riguardo, l’eccezione rigettata dal Gip e disattesa dalla Corte di Appello, secondo cui l’art. 550 c.p.p. consentisse, anche per la nuova fattispecie di reato, la citazione diretta del PM e non la celebrazione dell’udienza preliminare.

2. – E certamente fondato il rilievo difensivo secondo cui per il reato in questione il PM avrebbe dovuto esercitare l’azione penale mediante citazione diretta e non già mediante citazione per l’udienza preliminare. Ed invero, nel novero dei reati per i quali il PM può esercitare l’azione penale mediante citazione diretta e, più specificamente, nell’ambito della previsione di cui all’art. 550, comma 2, lett. f) (relativa al furto aggravato a norma dell’art. 625 c.p.), devono ricomprendersi anche le figure delittuose previste dall’art. 624 bis (furto in abitazione e furto con strappo). La nuova fisionomia di tali ultime ipotesi di reato, come fattispecie autonome e non mere circostanze, non è tale da incidere sulla logica della scelta legislativa che presiede all’individuazione dei casi (compreso il furto aggravato ex art. 625 c.p.) in cui è consentito l’esercizio dell’azione penale con citazione diretta a giudizio (cfr. Cass. sez. 5, 5.11.2002, n. 40489, rv 225705).

Nondimeno, la fondatezza del rilievo non comporta l’accoglimento del motivo di gravame.

Ed invero, l’imputato – sebbene irritualmente citato per l’udienza preliminare – ha chiesto, in quella sede, di essere ammesso al rito abbreviato e tale richiesta, correttamente accolta, implicava sostanziale acquiescenza anche alle modalità di citazione e, per converso, implicita rinuncia a far valere la nullità dell’atto propulsivo ed introduttivo del rito (cfr., al riguardo, Cass. Sez. 6, 17 ottobre 2006, n. 4125, rv. 235600).

Del resto, è pacifico che l’invalidità connessa all’inosservanza delle forme della citazione integra nullità a regime intermedio ed è parimenti indiscusso che nel giudizio abbreviato l’imputato non può far valere le nullità di tale tipo nè sollevare eccezione d’incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perchè egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questione preliminari (così, Cass. Sez. 6, 4.5.2006, n. 33519, rv. 234392).

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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