Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 10-02-2011, n. 4936

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Tribunale di Taranto ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di E.R., indagata per una serie di furti aggravati dal mezzo fraudolento e del danno di rilevante gravità, per avere, in qualità di dipendente di Unicredito Banca sottratto a vari clienti somme di denaro.

2.- L’indagata propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per motivazione carente, illogica e contraddittoria, in quanto gli elementi indicati dal giudice del riesame non sarebbero di tale rilevanza da fare scaturire come assai probabile la colpevolezza di essa, non essendovi prova che le movimentazioni e le operazioni bancarie fossero "contra legem" e risultando che la password personale di essa indagata sarebbe stata conosciuta da tutti i dipendenti dell’agenzia dell’istituto di credito, tanto che alcune operazioni finanziarie erano state realizzate presso l’agenzia di via Solito, quando essa ricorrente era stata assegnata ad altra filiale L’indagata deduce anche che il pericolo di reiterazione del reati e l’inquinamento probatorio non sussisterebbe, essendo stata licenziata a far data dal 12 settembre 2009.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame ha dato contezza di come i gravi indizi di colpevolezza risultassero dall’accertamento ispettivo che provavano l’abusiva intrusione nei conti della clientela, con i conseguenti furti, essendo soltanto asserita l’utilizzazione da parte di terzi della password personale, non potendo per definizione essere conosciuta da tutti.

Il pericolo di reiterazione nei reati è stato poi logicamente desunto dal fatto che successivamente al licenziamento la E. operò in maniera delittuosa in danno della P.. Peraltro era in corso di accertamento il complessivo quadro concernente la responsabilità.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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