T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 08-02-2011, n. 1233 Istruzione privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi del citato l’articolo 60 del D.Lgs. 272010 n. 104, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d’udienza;

Ravvisata la manifesta fondatezza del gravame, con riguardo ai sottoindicati profili:

Considerato che l’atto impugnato risulta adottato:

– in palese violazione di legge ( legge 10 marzo 2000 n.62, regolamento ex Decreto 29 novembre 2007 n.267 art. 1 comma 6 lettera f) e D.M. n.83 del 10 ottobre 2008 art.3 punto 3.4 lettera f)) la cui ratio è quella dell’istituzione di "corsi scolastici completi";

– in palese erroneità ed irragionevolezza interpretativa dell’art.13 del DPR n.89 del 15 marzo 2010 nella misura in cui l’espressione contenuta nel primo comma "prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto" è stata ritenuta dall’Amministrazione erroneamente non operante nei confronti delle autorizzanti prima classi del ciclo di studio di cui si controverte.

Tenuto conto che l’atto impugnato va annullato nella parte riguardante la prescrizione limitativa alla sola prima classe.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua l’atto impugnato nei limiti di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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