Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2011, n. 6615 Concordato tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso sulla base di stima UTE, relativamente ad una cessione di terreni edificabili operata dalla società contribuente.

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo l’atto impositivo fondato su atto di stima non allegato, nè messo a disposizione del destinatario. L’appello dell’Ufficio era dichiarato inammissibile per tardività, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato alla parte, rimasta contumace in appello, nel domicilio eletto per il primo grado di giudizio, in quanto, secondo quanto affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, tale notifica non è inesistente bensì nulla e quindi sanabile o mediante rinnovo della notifica o mediante costituzione della parte (Cass. S.U. n. 19817 del 2008, Cass. n. 9528 del 2009). Nel caso la nullità è stata sanata con la costituzione in giudizio della parte controricorrente.

Può, quindi, essere esaminato il primo motivo di ricorso con il quale l’amministrazione censura la decisione di inammissibilità dell’appello per tardività, sulla base della considerazione che il giudice di merito non ha tenuto conto della sospensione dei termini disposta con la L. n. 289 del 2002, art. 16, trattandosi nella specie di lite pendente definibile ai sensi della richiamata norma.

Il motivo è fondato. Nella specie si tratta di una controversia definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto relativa ad un avviso di accertamento che rettifica il valore dell’immobile, configurando un vero e proprio atto impositivo, il quale è costituito da "qualsiasi atto dell’ufficio che attiene all’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti e cri- teri dell’imposizione, e non si limiti alla mera liquidazione dell’imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili" (Cass. 19753 del 2006). Si applica, pertanto, la sospensione dei termini di impugnazione, dato che la sentenza di primo grado non era passata in giudicato alla data del 29 settembre 2002. Sul punto questa Corte ha affermato che "in tema di condono fiscale, l’ultimo periodo della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), nella parte in cui prevede che "si intende, comunque, pendente la lite per la quale alla del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato"’, va interpretato nel senso che i contribuenti possano usufruire della sospensione dei termini, fino al 1 giugno 2004, per la proposizione di ricorsi, appelli etc, prevista dal comma 6 del medesimo articolo 16, purchè alla data del 29 settembre 2002 la sentenza, relativa a controversia suscettibile di definizione agevolata non sia ancora passata in giudicato, a nulla rilevando che detta decisione sia poi divenuta definitiva prima del 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002" (Cass. 26863 del 2009).

Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per l’esame del merito, pretermesso a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *