Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 10-02-2011, n. 4933 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 25 maggio 2010 il Tribunale del riesame di Roma, confermando il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, ha disposto che S. V. rimanesse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari quale indagato per il delitto di associazione per delinquere finalizzata all’adulterazione, contraffazione e distribuzione di prodotti fitosanitari pericolosi per la salute pubblica.

A confutare un’eccezione di nullità sollevata dall’indagato, ha osservato quel collegio che la motivazione per relationem addotta dal G.I.P. era legittima, e che eventuali carenze non sarebbero state motivo di nullità in quanto sanabili dal giudice del riesame, investito della piena cognizione della vicenda. Nel merito si è richiamato alle risultanze degli esami di laboratorio eseguite dal N.A.S. dei carabinieri e dall’ente A.R.P.A., donde era emerso che i prodotti commercializzati dal gruppo di persone capeggiate dal S. contenevano una sostanza nociva denominata "cianamide", massicciamente importata dalla Cina. Quanto al reato associativo, ne ha individuato i gravi indizi negli esiti delle intercettazioni e dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, donde erano emerse la continuità e la frequenza dei contatti tra gli associati, l’interdipendenza della loro condotta e la ripartizione dei compiti, unitamente agli accordi sui prodotti da confezionare e alle modalità di stoccaggio.

Ha proposto ricorso per cassazione il S., per il tramite dei difensori, affidandolo a un solo motivo articolato in più censure.

Con esso denuncia, innanzi tutto, contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità; nel merito contesta che la potenzialità lesiva del prodotto possa integrare la prova assoluta e indiscussa della sua nocività; rileva non essere stata eseguita alcuna analisi sui componenti chimici importati; contesta che la continuità e la frequenza dei contatti possa essere dimostrativa dell’associazione per delinquere; nega l’attualità delle esigenze cautelari, a distanza di nove mesi dalla effettuazione delle indagini.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

L’argomento con cui il Tribunale ha respinto l’eccezione di nullità del provvedimento coercitivo per carenza di motivazione, evocando il principio in base al quale è consentito al giudice del riesame di integrare o correggere la motivazione adottata dal G.I.P. purchè questa non sia totalmente carente in senso grafico, è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 24 marzo 2010 n. 16587; Cass. 11 ottobre 2007 n. 41569); in esso non si riscontra alcun elemento di contraddittorietà, neppure in rapporto al contesto complessivo dell’ordinanza impugnata, avendo tale argomento assunto un ruolo puramente complementare nel relativo apparato motivazionale;

infatti, prima ancora di farvi ricorso, il Tribunale ha rilevato come, in concreto, il G.I.P. di Latina abbia esaurientemente motivato il provvedimento assunto nei confronti del S., richiamandosi agli elementi indiziari valorizzati nella richiesta del pubblico ministero e facendo proprie le conseguenti valutazioni: così da rendere noti tutti gli elementi utili ad una chiara comprensione dei fatti addebitati e consentire il pieno espletamento del diritto alla difesa. Anche queste ultime notazioni sono giuridicamente ineccepibili, in quanto conformi a consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000 n. 17; v. anche la successiva Cass. 18 dicembre 2003 n. 17566).

Le restanti censure mosse dal ricorrente sono inammissibili in quanto non consentite. Esse, infatti, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi indiziari acquisiti.

Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a ravvisare nel compendio investigativo la gravità indiziaria necessaria a sorreggere l’emissione del provvedimento cautelare. Ha ricordato, infatti, che gli accertamenti doganali eseguiti dalla polizia giudiziaria hanno consentito di verificare una massiccia importazione dalla Cina di un prodotto chimico che, indicato nelle bolle con altra denominazione, si è invece rivelato essere una sostanza non soggetta a controlli sanitari, utilizzata per la creazione di un prodotto chimico denominato "prodotto (OMISSIS)", posto successivamente in commercio come prodotto fitosanitario malgrado la sua pericolosità per la salute. L’importazione avveniva avendo come destinatario D.C.; la commercializzazione era curata da S.V., odierno ricorrente, individuato come capo del sodalizio dedito a tale illecito traffico; la miscelazione delle sostanze chimiche era attuata dallo Y., secondo le direttive degli altri due. La pericolosità del prodotto ottenuto, confermata – allo stato delle indagini – dalle valutazioni e-spresse dal N.A.S. dei carabinieri e dall’A.R.P.A. (ente di diritto pubblico deputato a svolgere attività tecnico-scientifica e preposto alla tutela della salute collettiva), è dovuta alla presenza fra i suoi componenti di "cianamide", la cui riconosciuta nocività potrebbe essere accentuata dalla miscelazione con altre sostanze chimiche non testate.

Quanto al reato associativo, il giudice del riesame ha valorizzato taluni elementi sintomatici della fattispecie, emersi dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione, quali la continuità e la frequenza dei contatti e dei rapporti fra i associati; l’interdipendenza della loro condotta; la ripartizione dei compiti; gli accordi sui prodotti da confezionare; le modalità di stoccaggio delle sostanze importate.

Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di porre in discussione la nocività del prodotto commercializzato e di screditare gli elementi dimostrativi dell’associazione criminosa si risolve nella prospettazione di una lettura del materiale indiziario alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Da ultimo corre l’obbligo di riconoscere la pertinenza e il rigore logico delle argomentazioni addotte dal Tribunale a sostegno della gravità indiziaria, sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato; a tal fine quel collegio ha opportunamente evidenziato la rete di contatti instaurata tra i sodali, i fornitori, gli acquirenti e gli utilizzatoli del prodotto, dimostrativa del carattere tutt’altro che episodico della condotta illecita. La validità del ragionamento non può dirsi infirmata – dal punto di vista logico- giuridico, che è l’unico sindacabile in questa sede – dalla durata relativamente breve delle indagini, nè dal tempo intercorso fra la notitia criminis e l’iniziativa cautelare.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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