T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1250 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la sentenza 4.2.2008 n. 2002, passata in giudicato, resa dal Tribunale Civile di Roma nei confronti della Gestione liquidatoria dell’Azienda Universitària Policlinico Umberto I di Roma e che accertava il diritto del rag. C.S. agli interessi legali sui ratei della retribuzione di posizione corrispostigli nel periodo giugno 2001maggio 2003, nonché il diritto del medesimo alla retribuzione del lavoro straordinario prestato nel periodo 1.1.199831.10.1999;

Visto il ricorso in epigrafe proposto nel marzo 2010 innanzi a questo TAR Lazio per l’ottemperanza alla suddetta sentenza da parte della Gestione liquidatoria dell’Azienda Universitària Policlinico Umberto I di Roma;

Rilevato che, nelle more del giudizio, con transazione del 30 nov. 2010 il ricorrente e l’Azienda Universitària, Gestione liquidatoria, hanno stabilito il nuovo regolamento dei rapporti di dare ed avere già individuati dalla suddetta sentenza, dichiarando che in tal guisa viene tacitata qualsiasi pretesa reciproca.

Vista la domanda di "sopravvenuta cessazione della materia del contendere" depositata in atti il 30 nov. 2010 da parte del ricorrente;

Ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti per dichiarare, se non la cessata materia del contendere, certamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

Compensate le spese di lite tra le parti in accoglimento della espressa richiesta del ricorrente e per evidenti motivi di giustizia;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Spese di lite compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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