Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 10-02-2011, n. 4932

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il GIP del Tribunale di Chiavari ha rigettato l’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini avanzata da I.D., sul rilevo che nella specie non si verteva in ipotesi di cui all’art. 297 c.p.p., non potendo nel computo del termine di fase tenersi conto della custodia presofferta, in quanto il reato per cui si procedeva era stato commesso in epoca successiva alla prima ordinanza cautelare.

2.- Il Tribunale di Genova ha rigettato l’appello sul presupposto che all’atto della prima misura – 1 ottobre 2010 – non fossero conoscibili gli elementi su cui si fondava la contestazione della seconda misura, in quanto la bancarotta si era realizzata con la dichiarazione di fallimento avvenuta il 1 luglio 2008. 3.- Lo I. propone ricorso per cassazione deducendo che il procedimento per il reato di bancarotta fraudolenta di cui alla misura cautelare era connesso ad altro procedimento a suo carico per il reato di circonvenzione di incapace che l’esposizione debitoria era già presente sin dalla prima misura.

4.- Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. Infatti, con provvedimento del GIP del 15 luglio 2010 è stata revocata la misura della custodia cautelare in carcere e lo I. è stato liberato.

La mancanza di interesse sopravvenuta importa che il ricorrente non debba essere condannato alle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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