Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 10-02-2011, n. 4930 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il GIP del Tribunale di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di L.S., perchè il fatto non costituisce reato, in relazione al reato di cui all’art. 483 c.p., per avere, nell’istanza per la partecipazione al bando di arruolamento per l’anno 2010 di volontari in ferma prefissata di un anno nell’esercito italiano, attestato falsamente di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito con la votazione di buono in luogo di quella di sufficiente.

Il GIP ha precisato che tale discrasia era ascritta ad un mero errore, in quanto l’istante aveva conseguito anche il titolo di secondo grado presso l’istituto professionale.

2.- Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il GIP aveva proceduto ad una valutazione di merito circa l’insussistenza dell’elemento soggettivo, sul quale era necessaria una verifica dibattimentale.

3.- Il ricorso è infondato.

Il GUP ha ritenuto che la prova dell’innocenza dell’imputata non fosse superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove, stante l’evidenza dell’errore, tenuto conto che lo stesso L., peraltro, aveva conseguito il titolo di secondo grado presso un istituto Professionale.

Con il ricorso non viene evidenziato quale altro elemento avrebbe potuto portare all’affermazione della colpevolezza.

Ne consegue il rigetto del ricorso del PM.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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