Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 10-02-2011, n. 4929 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 8 giugno 2010 il Tribunale del riesame di Udine ha rigettato la richiesta di riesame proposta da V.A., titolare della società unipersonale Gazel s.r.l., avverso il decreto di perquisizione e sequestro in esecuzione del quale erano state sequestrate numerose paia di scarpe prodotte dalla menzionata società, sul presupposto che in esse fosse riprodotto il marchio della Menghi s.r.l. in violazione dell’art. 474 c.p..

Ha ritenuto quel collegio che non rilevasse l’eventuale anticipazione, da parte di altri produttori, della forma brevettata dalla società querelante, in quanto il requisito caratterizzante il modello brevettato dalla Menghi s.r.l. sarebbe costituito dalla realizzazione della scarpa in P.V.C..

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, congiuntamente al difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo la ricorrente contesta che l’uso del materiale plastico faccia parte delle rivendicazioni inerenti al modello brevettato, osservando che tanto non risulta dalla domanda di brevetto, nè dai relativi allegati.

Col secondo motivo contesta che l’impiego di un determinato materiale plastico costituisca una novità sufficiente a rendere brevettarle il modello.

Vi è agli atti una memoria difensiva della ricorrente, ulteriormente illustrativa dei motivi d’impugnazione.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

La giurisprudenza di legittimità ha recentemente enunciato il principio, che va qui ribadito, a tenore del quale il presupposto cautelare del fumus commissi delicti nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale (Cass. 20 novembre 2009 n. 4217).

Non giova, pertanto, alla ricorrente eccepire in questa sede la non brevettabilità dell’impiego di un determinato materiale plastico;

nè giova contestare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria sotto il profilo della sussistenza o meno, in concreto, della contraffazione del modello in rapporto alle rivendicazioni formulate nella domanda di brevetto; infatti l’accertamento del fumus commissi delicti va compiuto avendo riguardo alla congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di considerare se consentano di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica descritta dalla norma incriminatrice (Cass. Sez. Un. 20 novembre 1996 n. 23/97; Cass. 29 gennaio 2007 n. 10979).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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