Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2011, n. 6608 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 3.34.06, depositata il 31.1.06, e notificata il 4.4.06, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da R. G., avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, relativa all’eredità di R.G., accoglieva l’appello proposto dal contribuente.

Quest’ultimo, infatti, in sede di gravame, aveva eccepito la decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa, per superamento del termine biennale di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 3; aveva censurato la rettifica del valore della partecipazione societaria esposta in dichiarazione, per pretesa violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 16; ed aveva contrastato la valutazione del valore iniziale degli immobili caduti nell’asse ereditario, sostenendo di avere richiesto, in sede di denuncia di successione, l’applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12, con conseguente preclusione della rettifica.

2. Il giudice d’appello riteneva fondate le censure relative ai valore della partecipazione azionaria, omettendo qualsiasi riferimento ai motivo di. appello concernente il valore iniziale degli, immobili caduti in successione, e nondimeno – accoglieva in toto il gravame, con conseguente integrale annullamento dell’avviso di accertamento.

3. Per la cassazione della sentenza n. 3.34.06, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, ai quali il resistente ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e, falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e dei principi generali in materia di contenzioso tributario, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4.

Si duole, invero, l’amministrazione finanziaria del fatto che la Commissione Tributaria Regionale, dopo avere esaminato esclusivamente il motivo di appello concernente la pretesa illegittimità della rettifica del valore della partecipazione societaria, dedotto da R.G., aveva del tutto omesso l’esame dell’altra doglianza mossa dall’appellante avverso l’impugnata sentenza. Il R. aveva, invero, censurato la decisione di prime cure anche nella parte in cui aveva erroneamente – a suo dire – valutato il valore iniziale degli immobili caduti nell’asse ereditario, sostenendo altresì di avere richiesto, in sede di denuncia di successione, l’applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12, con conseguente preclusione della rettifica.

Nondimeno, la Commissione Tributaria regionale, senza spendere neppure una parola su tale motivo di gravame, aveva. "pronunciato l’accoglimento tout court dell’impugnazione, facendone discendere l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento". 2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva, infatti, l’amministrazione ricorrente che il giudice a quo, quand’anche avesse voluto implicitamente accogliere il motivo di appello attinente al valore degli immobili, ritenendo non rettificabile detto valore, avrebbe dovuto comunque motivare sul punto, trattandosi – com’è del tutto evidente – di un fatto decisivo della controversia, poichè incidente sulla determinazione dell’imponibile della pretesa fiscale azionata dall’Ufficio.

3. I due motivi di ricorso – che, in quanto palesemente connessi, vanno trattati congiuntamente – si palesano pienamente fondati e vanno, pertanto, accolti.

3.1. Deve rilevarsi, invero, che – nel controricorso – lo stesso resistente, R.G., riconosce che i motivi di appello da lui proposti avverso la sentenza di primo grado concernevano, oltre alla presunta decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa (per superamento del termine biennale di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 3), e alla rettifica del valore della partecipazione societaria esposta in dichiarazione, per pretesa violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 16, anche la valutazione del valore iniziale degli immobili caduti nell’asse ereditario.

Senonchè, in ordine a tale ultimo motivo di gravame, la decisione di appello tace del tutto, essendo la motivazione della sentenza incentrata interamente sulla predetta rettifica del valore della partecipazione societaria, come pure finisce per riconoscere lo stesso resistente nel proprio scritto difensivo.

3.2. Ebbene, va osservato, al riguardo, che la decisione di secondo grado che, come nel caso concreto, non abbia esaminato e deciso un motivo di. censura, è impugnabile per cassazione – in via di principio – non già per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, nè per violazione o falsa applicazione di legge, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. 12952/07, 26599/09).

Tuttavia, qualora non possa ragionevolmente stabilirsi so la sentenza impugnata abbia, o meno, esaminato la censura mossa dalla parte, sicchè non sia (non ne possibile dedurne se tale censura sia stata rigettata, con motivazione carente o incongrua, ovvero se sia stata implicitamente accolta, o – piuttosto – semplicemente trascurata, in tali ipotesi deve ritenersi possibile dedurre – perfino in un unico motivo — sia il vizio di omessa pronuncia, che quello di omessa motivazione (cfr. Cass. 27009/08, 3 58 82/07).

3.3. Inoltre, poichè il giudizio tributario – come più volte affermato da questa Corte (v. ex plurimis, Cass. 4280/01, 3309/04, 28770/05) – non si connota come un giudizio di "impugnazione- annullamento",, bensì come un giudizio di "impugnazione-merito", in quanto non diretto soltanto ali/eliminazione dell’atto impugnato, bensì ad una decisione di merito sul rapporto tributarlo, sostitutiva (nella specie) dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, il giudice tributario che ritenga solo in parte fondato (in relazione ad uno solo dei motivi esposti) il ricorso del contribuente, non può – di certo limitarsi ad annullare l’atto impugnato.

Il giudice che ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione – dando ragione in parte al contribuente – è, per contro, tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria, ed a quantificare la pretesa erariale entro i limiti, posti dal petitum delle parti.

Sicchè, la sentenza che annulli totalmente l’atto, senza rideterminare il quantum della pretesa fiscale, si pone altresì in violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 36 – come più volte interpretate da questa Corte che ha ridefinito e disegnato – in via ermeneutica – i confini dei poteri decisori del giudice tributario. Ne deriva che la pronuncia meramente rescindente del giudice tributario viene a concretare, altresì, una violazione delle norme suindicate e dei principi desumibili dal diritto vivente in materia, deducibile m cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. 3.4. Ebbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che, avendo la Commissione Tributaria Regionale accolto espressamente un solo motivo di gravame, ed avendo – ciò nondimeno – annullato l’intero avviso di accertamento, i silenzio dell’impugnata sentenza in ordine all’altro motivo di appello, che appare del tutto accantonato e trascurato dall’impugnata decisione, è censurabile, senza dubbio, anzitutto sotto i profili dell’omissione di pronuncia e della violazione di legge, nel senso suesposto.

3.5. Ma è chiaro che, se alla decisione de qua si attribuisce il significato di un rigetto o di un accoglimento impliciti del motivo da appello non espressamente esaminato, la motivazione dell’impugnata sentenza appare altresì dei tutto carente di motivazione.

4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia, delle Entrate deve essere accolto. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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