T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1243 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

pertanto, il medesimo va dichiarato inammissibile sia perché notificato oltre il termine perentorio di giorni 30 previsto dalla legge n. 241/1999 art. 25 sia perché non risulta notificato nel suddetto termine ad alcuno dei soggetti cui si riferiscono i documenti di cui la ricorrente chiede l’esibizione.

Ritenuto, quindi, di fare proprie le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’INPS.

Poste a carico della ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 (oltre gli accessori di legge), poiché seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Pone le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre gli accessori di legge, a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *