Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 10-02-2011, n. 4891 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani nella parte in cui aveva dichiarato T. C. colpevole del reato di cui alla L. Fall., artt. 216 e 219, per avere quale amministratore della ditta "La Nuova Mela", dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale dello stesso Tribunale in data 14 dicembre 1994, sottratto beni e scritture contabili, e lo aveva condannato, con le attenuanti di cui alla L. Fall., art. 219, ultimo comma, ritenute prevalenti alla aggravante contestata, alla pena ritenuta di giustizia.

2.- Il T. propone ricorso per cassazione deducendo, vizio di motivazione in quanto l’asserzione della Corte di merito di avere condotto l’impresa sino a diventarne il maggiore azionista, non sarebbe corroborata da riscontri probatori.

3.- Il ricorso è fondato.

La Corte di merito si è limitata ad affermare e emergeva il coinvolgimento totale di T.C. nella conduzione dell’impresa fino a diventarne il maggiore azionista. La Corte però non ha fatto riferimento ad alcun riscontro, così che l’affermazione della responsabilità appare una mera affermazione apodittica, senza alcuna motivazione.

La sentenza va quindi annullata, però, senza rinvio.

Infatti, il reato risulta estinto per prescrizione.

La sentenza di primo grado è stata emessa in data 4 marzo 2002,in epoca anteriore alla novella di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Si applica quindi la relativa normativa precedente (art. 10 Legge cit.).

Orbene, tenuto conto che sono state ritenute le attenuanti prevalenti sull’aggravante la pena massima edittale, determinata ex art. 157 c.p.p., previgente risulta inferiore ai dieci anni di reclusione.

Pertanto il tempo necessario alla prescrizione, di dieci anni, aumentato della metà ex art. 160 previgente c.p. è maturato alla data del 14 dicembre 2009.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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