T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1241 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’AIFA notificato il 24 maggio 2010.

Considerato che, nelle more del giudizio, l’AIFA con nota 7 luglio 2010 comunicava all’Avvocatura Generale dello Stato che, dopo il preavviso di diniego di AIC del 5 febbraio 2009, la Commissione Tecnico Scientif. ha ritenuto infondate le controdeduzioni della E. nella riunione del 25 e 26 maggio 2010 confermando il parere negativo già fornito.

Rilevato che il difensore della ricorrente ha dichiarato, quindi, la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della illegittimità del silenzio ormai non più attuale.

Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile.

Poste le spese di lite, comunque, a carico della AIFA che ha dato causa alla controversia e liquidate le stesse in euro 1.500,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 1.500,00 oltre gli accessori di legge, a carico dell’AIFA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *