Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2011, n. 6604 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il suo ricorso avverso avvisi di accertamento ILOR e IRPEF. Gli intimati non si sono costituiti.

Con nota depositata il 17/4/09 il ricorrente ha dato notizia dell’accoglimento, con sentenza passata in giudicato, del ricorso per revocazione proposto contro la stessa sentenza e ha chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

All’udienza dell’8 maggio 2009, non essendo comparso personalmente il ricorrente, residente in L’Aquila, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, ai sensi del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 art. 5, comma 2.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha depositato la prova del passaggio in giudicato della sentenza 69/6/04 della Commissione tributaria regionale dell’Aquila che ha revocato la sentenza impugnata e rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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