T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1232 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso indicato in epigrafe l’istante chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto di rilascio di alloggio, deducendo l’illegittimità dello stesso per violazione di legge;

Considerato che l’ amministrazione intimata si costituiva in giudizio;

Ritenuto che la causa può essere decisa in forma semplificata, alla luce della costante giurisprudenza della Sezione in ordine al difetto di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto i decreti di rilascio di immobile ed in assenza di istanza di regolarizzazione;

Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato inerisce alla gestione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto che, sul punto, va richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione, che ha precisato, al riguardo, che: "In base alla disciplina di cui all’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell’alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell’assegnatario e sulla negazione che quest’ultimo avesse abbandonato l’alloggio" (Cassazione civile, sezioni unite, 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527);

Rilevato che questa Sezione ha già avuto modo di precisare (cfr. ex multis, sent. n. 8649 del 2009) "che la normativa di riferimento,…è quella dettata dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui, sostituendo alla lett. a) l’art. 33 del decr. legisl. n. 80 del 1998, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ed in particolare, tra le altre, quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi" e che "non è peraltro da dubitare che la materia dell’assegnazione e delle vicende relative alla circolazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia ricompresa nell’ambito del servizio pubblico", tuttavia è parimenti noto che con la recente sentenza. n. 204 del 2004 la Corte Costituzionale "ha precisato che il necessario collegamento delle materie assoggettabili a giurisdizione esclusiva con la natura delle situazioni soggettive, espresso, nell’art. 103 Cost., dalla loro qualificazione di particolari rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, comporta che il legislatore ordinario debba esercitare il suo potere di distribuzione della giurisdizione tra i due ordini di giudici nel senso che le materie affidate alla giurisdizione esclusiva partecipino della medesima natura – segnata dall’agire della P.A. come autorità, nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino dinanzi al giudice amministrativo – di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità";

Atteso, pertanto, che un potere autoritativo – come ritenuto necessario, alla luce della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, per determinare la giurisdizione del giudice amministrativo – non è certamente ravvisabile nella fattispecie in esame, che invece deve essere inquadrata nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, spettandone la cognizione, dunque, al giudice ordinario;

Ritenuto, per quanto esposto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, cosicchè la ricorrente potrà riassumere il giudizio davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010;

Ritenuto che le spese di lite, in considerazione della natura della controversia esaminata, possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, con l’avvertenza che la causa potrà essere riassunta davanti al Giudice ordinario nel termine e con le modalità di cui all’art. 11, d.lgs. n. 104 del 2010 e compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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