Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 10-02-2011, n. 4886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa con la quale M.G. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 610 c.p., in danno di D.P., per avere impedito con la propria autovettura l’accesso di costui al garage e C.T., C. U. e N.C. responsabili del reato di cui all’art. 594 c.p..

2.-Gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo che la prescrizione, per il decorso del tempo, era maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello(28 settembre 2009).

3.- Il motivo è fondato.

Poichè, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 31 gennaio 2008, successivamente alla novella legislativa del 5 dicembre 2005, n. 251, come risultante dalla sentenza della Corte Cost. del 23 novembre 2006, n. 393, va applicato il termine di prescrizione di cui all’art. 157 e segg. vigente c.p., di sei anni aumentato di un quarto.

Inoltre, ex art. 159 c.p., comma 1, n. 3, la sospensione per legittimo impedimento del difensore o della parte va calcolata solo per 60 giorni.

Di conseguenza per i rinvii del dibattimento per impedimento dall’11 10.2005 al 4.4.2006, dal 4.4.2006 al 21.9 2006, dal 18.10.2007 al 31.1.2007 va calcolata una sospensione di 60 giorni per ciascun periodo e pertanto complessivamente 180 giorni.

Pertanto la prescrizione complessivamente è rimasta sospesa per un anno, cinque mesi e quindi giorni, tenuto conto degli altri rinvii su istanza delle parti, astensione ed altro, non dovuti ad impedimento.

Poichè i fatti sono stati commessi in data 14 giugno 2000, il termine di prescrizione è decorso in data antecedente la sentenza di secondo grado emessa il 28 sett. 2009.

Il ricorso è stato proposto al solo fine di far valere la prescrizione, non contestandosi la dichiarazione di responsabilità.

Orbene, in virtù della previsione di cui all’art. 578 c.p.p., per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, vanno confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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