T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1225 Carenza di interesse sopravvenuta

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to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 20 ottobre 2006 e depositato il successivo 27 ottobre, la Soc. ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha formulato vari articolati motivi di impugnazione, deducendo, sotto molteplici profili, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, concernenti la procedura specifica seguita dall’AIFA.

Con istanza depositata in data 29 dicembre 2010 la ricorrente fa presente che, in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 796, della legge 27dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto una metodologia diversa per la riduzione della spesa farmaceutica convenzionata, consentendo alle case farmaceutiche, in alternativa a riduzioni dei prezzi dei propri farmaci, di optare per un sistema di "payback" ed avendo prescelto tale soluzione, dichiara di non aver più interesse alla decisione sul merito del presente ricorso.

Ciò stante non resta al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

L’interesse a ricorrere, infatti, non solo deve sussistere al momento della proposizione del gravame, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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