T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1219 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, dopo aver premesso di essere il gestore di un Centro di Analisi cliniche in Roma in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio sanitario regionale e dopo aver esposto l’evoluzione normativa della disciplina in materia, evidenziava che il decreto del Commissario alla Sanità n. U0009 del 30.1.2009, nel determinare i tetti di spesa per il 2009 in misura pari al 2008, aveva previsto che la Regione avrebbe potuto ridistribuire a consuntivo in favore dei soggetti accreditati la quota parte del budget non assorbita dalle singole strutture;

Considerato che, pertanto, la ricorrente con successive richieste ed, in particolare, con la raccomandata a r.r. del 16.6.2010, domandava alla Regione la riconsiderazione del proprio budget, senza ottenere tuttavia risposta;

Rilevato, dunque, che la ricorrente censurava l’inerzia dell’amministrazione per violazione di legge con riferimento agli artt. 2, l. n. 241 del 1990 e 3 e 97 della Cost.;

Rilevato che la Regione, con la memoria di costituzione, depositava copia della nota della Direzione regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario regionale, Area Pianificazione Strategica, prot. 51517 del 21.12.2010 contenente la risposta all’istanza dell’interessata;

Ritenuto, di conseguenza, che è venuto meno l’interesse alla ricorso in esame diretto ad ottenere una pronunzia esplicita della P.A.;

Ritenuto, che, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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