T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1203 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti, premesso di aver presentato domanda di partecipazione al concorso a 35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia indetto dall’INPS, dichiarando di trovarsi un una delle posizioni di cui all’art. 2 del bando ai fini della riserva, ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, in favore del personale di ruolo dell’Istituto appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, esponevano che risultavano collocati in graduatoria nei posti 96, 97, 114 e 121, senza che fosse loro riconosciuta la predetta riserva.

Pertanto censuravano i provvedimenti sopra richiamati, deducendo i seguenti vizi:

1 – illegittimità della graduatoria, in parte qua, per violazione ed errata applicazione del bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 67 del 26.8.2007- IV serie speciale ed, in particolare, dell’art. 1 comma 2; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifeste, irragionevoleza, carenza dei presupposti, violazione del principio costituzionale di buon andamento; eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e sviamento; manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e difetto di motivazione, non sussistendo una giustificazione della mancata ricomprensione nella riserva dei funzionari della ex VIII qualifica;

2 – illegittimità del bando, in parte qua, per violazione e falsa ed erronea applicazione di legge (art. 22, comma 2, d.P.R. n. 272 del 2004 e art. 28, co. 5, d.lgs. n. 165 del 2001), eccesso di potere nelle figure sintomatiche sopra specificate, in via subordinata, nel caso di voler interpretare il bando nel senso che fossero esclusi i funzionari della ex VIII qualifica, dovendosi far riferimento ai fini della individuazione della funzione direttiva a quanto disposto dall’art. 15, l. n. 88 del 1989, mentre per la regolamentazione dell’accesso ai sensi dell’art. 28, d.lgs. n. 165 del 2001 non è rinvenibile alcuna preclusione per i funzionari di qualifica inferiore alla IX.

Gli istanti, pertanto, chiedevano l’annullamento dei provvedimenti impugnati e il risarcimento dei danni patiti in ragione del mancato avanzamento.

Si costituiva l’amministrazione, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda, asserendo la legittimità dell’operato della Commissione, poiche" i destinatari della riserva debbono essere individuati nei dipendenti inquadrati nelle posizioni C4/C5, corrispondenti alla ex qualifica funzionale IX e non in quelli inquadrati in posizione C3 (ex VIII q.f.).

Si costituivano, altresì, i controinteressati intimati, deducendo anch’essi l’inammissibilità del gravame per mancata notifica agli effettivi controinteressati, da individuarsi nei concorrenti collocatisi in graduatoria nei posti tra il 32° ed il 35° – rivendicati dagli istanti in forza della richiesta applicazione in loro favore della quota di riserva. Nel merito gli stessi contestavano la fondatezza del ricorso, in ragione dell’inapplicabilità della quota di riserva ai ricorrenti.

Con ordinanza collegiale n. 1457, questo Tribunale, vista la richiesta di rinvio della sospensiva alla trattazione del merito, e udita la richiesta di parte ricorrente di autorizzazione alla notifica del gravame a mezzo di pubblici proclami, disponeva l’integrazione del contraddittorio.

All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che la questione proposta dalle parti resistenti in relazione alla mancata notificazione agli effettivi controinteressati, nella formulata eccezione di inammissibilità, risulta risolta, già in sede di ordinanza collegiale, attraverso l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami agli altri concorrenti, in ragione della originaria notifica ad alcuni dei controinteressati.

Passando, dunque, all’esame del merito del ricorso, si deve evidenziare che il procedimento seguito della commissione appare coerente con quanto disposto dal bando di concorso che prevedeva l’applicabilità della quota di riserva al personale di ruolo dell’INPS, "appartenente da almeno quindici anni – esclusivamente – alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva" (art. 1 del bando in atti). Dal tenore letterale del bando, pertanto, discende la non estensibilità a tutti i funzionari della carriera direttiva della riserva in oggetto, ma solo a quelli, di cui all’art. 15, primo comma, della L. n. 88/1989 inquadrati prima nelle qualifiche ad esaurimento (direttori di divisione e ispettori generali) e poi ricompresi nell’area C in posizione C/5, nonché quelli comunque inquadrati in posizione C/4, purchè con sufficiente anzianità di servizio. Ciò perché tali categorie si pongono al vertice della progressione di carriera dei funzionari non dirigenti. In conseguenza la commissione ha ritenuto non utile la posizione degli instanti, inquadrati con decorrenza 1.7.1990 nella ex ottava qualifica funzionale, oggi corrispondente alla posizione C/3, e solo dal 1999 nella posizione C/4, cioè da un periodo di tempo insufficiente ad integrare il requisito richiesto dal bando.

Pertanto, non risultano fondate le censure avanzate con il primo motivo di gravame e tese a contestare la corrispondenza della graduatoria finale con quanto previsto dal bando. Ne consegue che va esaminato l’ulteriore motivo, relativo alla illegittimità del bando per violazione dell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 272 del 2004 e dell’art. 28, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001. Invero dalla lettura delle norme richiamate, non si evince alcun contrasto tra la disposizione del bando e quanto disciplinato dalle norme primarie, atteso che il primo si limita a riportare la dizione delineata dalle norme ai fini della individuazione del 30% della quota di riserva. Mentre l’art. 15, della l. n. 88 del 1989, altresì, richiamata, disciplina il trattamento economico dei funzionari direttivi e specifica che in sede di "contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica". Da quanto evidenziato, pertanto, si evince che nelle stesse norme richiamate dalla parte istante si delinea una gradazione nell’ambito delle medesime funzioni direttive di funzioni con valenza apicale. Ne deriva che – ai fini dell’individuazione delle funzioni apicali – non può che farsi riferimento – come esattamente indicato dai controinteressati – al Regolamento di organizzazione dell’Istituto, che dispone l’affidamento degli incarichi di responsabilità agli appartenenti alle posizioni C4 e C5. Tale interpretazione trova anche corrispondenza nella circolare INPS n. 2/2001, che specificamente indica come apicali i funzionari di posizione C4 e C5. Mentre non può essere utile ai fini della tesi di parte istante, il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici, successivo alla pubblicazione del bando. Per quanto detto, non trovano fondamento neppure le censure attinenti al dedotto vizio di eccesso di potere, trovando la lex di gara fondamento nel disposto legislativo e nella normativa regolamentare conseguente.

3 – Per quanto sin qui evidenziato, deve essere respinta la domanda di annullamento degli atti impugnati. Non sussistono, di conseguenza elementi a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata. Tuttavia, in ragione della complessità della fattispecie esaminata, si rinvengono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *