T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1201 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società A., struttura accreditata con il SSN, premesso di erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale di diagnostica di laboratorio impugnava, con il ricorso introduttivo, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti regionali e dell’Azienda Sanitaria intimata con i quali erano state determinate le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale mediante il richiamo all’articolo 3, comma 1 del D.M. 12 settembre 2006, ed era stato ridotto del 5% rispetto all’anno 2006 il volume delle prestazioni e il relativo budget, imponendo l’obbligo di praticare uno sconto del 20% sugli importi indicati nel D. M. della Salute del 1996 per le medesime prestazioni di diagnostica di laboratorio.

Si doleva, inoltre, della determinazione che stabiliva che, nel caso in cui le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semiresidenziale avessero superato i limiti massimi di spesa rispettivamente stabiliti per ciascuna azienda sanitaria non sarebbe sorto alcun diritto alla remunerazione.

Pertanto, deduceva i seguenti motivi:

1) Illegittimità del decreto ministeriale (Salute di concerto con Economia e Finanze) del 12 settembre 2006 nella misura in cui costituisce fonte dei provvedimenti regionali e dell’azienda sanitaria. Illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 796 lettera o) della legge 27.12.2006 n. 296 e conseguentemente dei provvedimenti regionali e dell’azienda sanitaria applicativi.

2) In particolare per quello che riguarda il D.M. indicato al punto precedente: violazione di legge, del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’articolo 97 della Costituzione. Violazione dell’articolo 41 della Costituzione. Violazione ed elusione del principio del "giudicato" Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, commi 170 e 171, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 8 sexies, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, come modificato dal D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 299. Violazione del "Patto per la Salute" del 28 settembre 2007. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; incongrua motivazione; contraddittorietà; disparità di trattamento; illogicità, perplessità ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

3) Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità che portano alla realizzazione del giusto procedimento ex articolo 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 3, 24, 32, 41, 72, 81, 113, 117, 118 e 121 della Costituzione. Illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 796 lettera o) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

4) Illegittimità derivata della nota del D.G. ASL Crotone 5 del 21 marzo 2007, della deliberazione della G.R. Calabria dell’8 marzo 2007 n. 169 e della circolare del dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria prot. 28593 del 29.12.2006

5) Illegittimità autonoma della nota del D.G. ASL Crotone 5 del 21 marzo 2007, della deliberazione della G.R. Calabria 8.3.2007 n. 169 e della circolare del dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria prot. 28593 del 29 dicembre 2006, per violazione di legge, del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’articolo 97 della Costituzione. Violazione dell’articolo 41 della Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento anche in relazione alla violazione e mancata applicazione degli articoli 8 quinquies e sexies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, come modificato dal D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 299. Violazione degli articoli 21 quinquies, 21 octies e nonies della L. 241 del 1990, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; incongrua motivazione; contraddittorietà; disparità di trattamento; illogicità, perplessità ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

6) Violazione di legge, del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’articolo 97 della Costituzione. Violazione dell’articolo 41 della Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento anche in relazione alla violazione e mancata applicazione degli articoli 8 quinquies e sexies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, come modificato dal D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 299. Violazione ed errata applicazione dell’articolo 1 della L.R. n. 30 del 2003 e dell’articolo 2 della L.R. n. 2/2005. Violazione e mancata e/o errata applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; incongrua motivazione; contraddittorietà; disparità di trattamento; illogicità, perplessità ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

Si costituivano le Amministrazioni statali intimate.

Con la Sentenza parziale n. 3735 del 2008 questa Sezione accoglieva in parte il ricorso e annullava il d.m. Salute 12 settembre 2006, la delibera regionale n. 169 del 2007 e la nota prot. 794 del 2007 della AUSL di Crotone nella parte in cui recepivano le tariffe del d.m. Salute menzionato; respingeva la domanda di risarcimento del danno e sospendeva il giudizio con riferimento alla parte della delibera regionale che costituisce applicazione dell’art. 1 comma 796 lett. O) l. finanziaria 27.12.2006 n. 296, proponendo la questione di legittimità costituzionale della menzionata disciplina statale. La sentenza era confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 3734/10.

Nelle more del giudizio di secondo grado interveniva la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2009, che dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 796 lett. O) legge finanziaria 27.12.2006 n. 296 sollevata dal TAR, con necessità di riassunzione del giudizio per il definitivo esame delle censure riferite alla delibera regionale n. 169 dell’8.3.2007, in ordine alle quali questo giudice si era riservato di pronunziarsi.

Con i successivi motivi aggiunti notificati in data 20.4.2010, la ricorrente impugnava ulteriormente la nota del dipartimento Coordinamento tecnico Area Distrettuale dell’ASP di Crotone n. 541 del 2010 che, sulla base della deliberazione della AUSL n. 66 del 2007, riportava il conguaglio per saldo delle prestazioni rese dai L.oratori analisi cliniche e privati accreditati e la determina del Direttore Tecnico del Dipartimento predetto n. 89 dell’11.2.2010. L’istante deduceva i seguenti motivi di gravame:

1 – violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione ex art. 97 Cost., del principio del giusto procedimento, anche in relazione alla violazione dell’art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 9,10, 13, l. reg. n. 11 del 2004, degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità e ingiustizia manifeste;

2 – violazione di legge e del principio di affidamento con riferimento all’art. 97 Cost., nonché ancora dell’art. 8 quinquies cit. ed eccesso potere nelle menzionate figure sintomatiche e per sviamento di potere, con riguardo alla fissazione del budget senza il preventivo accordo con le strutture private;

3 – violazione di legge ed eccesso di potere ancora in relazione alla determinazione con effetto retroattivo della spesa sanitaria;

4 – violazione di legge ed eccesso di potere, inoltre, con riferimento alla negazione della possibilità per la struttura privata di eseguire prestazioni ultra budget;

5 – violazione in ragione dell’effetto elusivo del giudicato per quanto concerne il recepimento della delibera di G.R. n. 169 del 2007 annullata nella sentenza del Tar Lazio n. 3735/2008.

La Regione Calabria, con memoria conclusiva, eccepiva l’estinzione del ricorso perché, successivamente alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (11.4.2009), nessun atto di impulso era stato assunto dalla parte ricorrente.

Osserva il Collegio, in via preliminare, che l’eccezione proposta dalla Regione resistente deve essere respinta mancando, nella specie, la comunicazione del deposito della sentenza della Corte costituzionale, da cui l’art. 80 c.p.a. fa decorrere il termine per la riassunzione. Peraltro, risulta rispettato il diritto delle parti alla loro difesa, essendo state tempestivamente avvisate dalla segreteria del Tribunale della fissazione dell’udienza di discussione.

Tuttavia, nel merito, il ricorso deve essere respinto per la parte per la quale il giudizio era rimasto sospeso. Infatti la Corte costituzionale, stanti le esigenze di bilanciamento delle necessità di garantire il diritto alla salute e di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta in relazione all’art. 1 comma 796 lett. O) l. n. 296 del 2006, anche in considerazione della natura emergenziale della predetta normativa, dettata dalle leggi finanziarie per il rientro di alcune Regioni dal notevole disavanzo di bilancio. Ne consegue che il ricorso per la parte fondata sulla presunta incostituzionalità della norma censurata, deve essere respinto.

Per quanto attiene ai motivi aggiunti – come rilevato dalla Regione resistente – deve esserne dichiarata l’improcedibilità poiché in relazione alla determinazione dei tetti e del sistema tariffario, anche ad esito delle vicende giudiziarie, la Regione Calabria ha adottato un apposito Piano di rientro con la delibera n. 845 del 2009, approvato con accordo Stato Regioni stipulato il 17.12.2009 e successivamente approvato con delibera di G.R. n. 908 del 2009 – non impugnati nel presente giudizio. Inoltre la Regione Calabria è stata commissariata con delibera in data 30.7.2010 del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato al Commissario il compito di riassettare, peraltro, la rete di laboratori e di assistenza, di revocare, in coerenza con il Piano, i provvedimenti normativi ed amministrativi già approvati dalla Regione.

In ragione della particolare complessità della fattispecie esaminata e dell’iter giudiziario sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, respinge il primo per la parte residua rispetto a quanto già deciso con la sentenza n. 3735/08 e dichiara improcedibili i secondi. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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