T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1198 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’Ospedale istante, premesso di essere una struttura classificata, accreditata obbligatoriamente con il sistema nazionale, ai sensi dell’art. 4, comma 12, d.lgs. n. 502 del 1992, con riferimento agli ospedali classificati ai sensi della l. n. 132 del 1968, come individuati per il tramite del riferimento all’art. 41 l. n. 833 del 1978, nell’ambito della AUSL Roma E, e dopo aver svolto un articolato riepilogo dell’evoluzione della disciplina in materia, chiedeva l’annullamento della delibera sopra specificata, censurandola per i seguenti motivi:

1 – violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, del principio di buona amministrazione e per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, per illegittimità della fissazione con effetto retroattivo dei tetti di spesa sanitaria in violazione delle aspettative dei singoli operatori;

2 – violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., dell’art. 4, comma 12 e dell’art. 8 comma sexies d.lgs. n. 502 del 1992, nonché del d.m. 30.6.1997, per eccesso di potere per disparità e contraddittorietà, non avendo la delibera impugnata tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative degli ospedali classificati;

3 – violazione del principio di cui all’art. 97 Cost. e del diritto ex art. 32 Cost., nonchè di quelli contenuti nella l. n. 241 del 1990, violazione dell’art. 32, comma 8, l. n. 449 del 27.12.1997, dell’art. 1, comma 32, l. n. 662 del 1996, dell’art. 2 comma 8, l. n. 549 del 1995 e dell’art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e contraddittorietà, in relazione alla necessità imposta all’ospedale di comprimere le prestazioni specialistiche rese;

4 – violazione dei menzionati principi costituzionali, dell’art. 1 comma 170, l. n. 311 del 2004 ed eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, per l’ingiustificata riduzione delle tariffe in riferimento all’aggiornamento tariffario del d.m. 12.9.2006;

5 – violazione dei menzionati principi costituzionali e dell’art. 8 comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992, eccesso di potere per sviamento in ragione dell’indeterminatezza delle tariffe per le prestazioni in sistema di urgenza;

6 – violazione dei menzionati principi costituzionali e dell’art. 8 comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992, eccesso di potere per sviamento anche in considerazione delle prestazioni cui l’ospedale è tenuto per le liste d’attesa formatesi negli anni precedenti ed insufficienza del tetto assegnato;

7 – violazione dell’art. 2 comma 9, l. n. 549 del 29.12.1995 e eccesso di potere per difetto di istruttoria, per la fissazione di livelli tariffari inferiori al 20% di quanto stabilito dal decreto della sanità senza applicazione dei criteri di cui all’art. 3, d.m. 15.4.1994;

8 – violazione dei predetti principi costituzionali ed eccesso di potere anche per l’ingiustificata penalizzazione del sistema dei parti cesarei;

9 – violazione dei predetti principi costituzionali ed eccesso di potere, inoltre, in ragione dell’ingiustificata diversa remunerazione conseguente alla riclassificazione dei ricoveri;

10 – violazione dei predetti principi costituzionali ed eccesso di potere, ulteriormente per la mancata valutazione della specificità dell’erogazione congiunta e della conseguente determinazione delle relative tariffe;

11 – violazione dell’art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502 cit. e dei principi di efficienza e buona amministrazione, nonché eccesso di potere per la mancata proposizione del finanziamento aggiuntivo per le funzioni di emergenza;

12 – violazione dei predetti principi costituzionali ed eccesso di potere anche con riferimento all’omessa separata considerazione dell’erogazione di prestazioni a pazienti fuori regione;

13 – violazione del principio di imparzialità, dell’art. 4 comma 12, d.lgs. n. 502 cit. ed eccesso di potere per disparità per mancata considerazione della specificità della condizione di ospedale classificato;

14 – violazione dei principi a tutela della libera scelta dei soggetti erogatori di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 e della concorrenza di cui alla disciplina antitrust, s di potere per sviamento ed imparzialità;

15 – violazione dell’art. 9, d.lgs. n. 203 del 30.9.2005, convertito in l. n. 248 del 2.12.2005, eccesso di potere per sviamento ed imparzialità ed in subordine questione di legittimità costituzionale in relazione alla violazione dell’art. 3 Cost., dovendo le strutture classificate beneficiare – analogamente a quelle pubbliche, in ragione della loro equiparazione, all’attribuzione degli oneri li" previsti.

Si costitutiva la Regione e l’amministrazione centrale, insistendo sulla legittimità della delibera impugnata e per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 1640 del 2008, a seguito del compimento di istruttoria, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare.

All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1 – Svolte le premesse in fatto, il Collegio ritiene porre in evidenza che la fattispecie in esame riguarda un Ospedale che è struttura classificata, accreditata ai sensi dell’art. 4, comma 12, d.lgs. n. 502 del 1992, le cui prestazioni comprendono l’assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria, di day hospital e di specialistica ambulatoriale.

La ricorrente censura per vari motivi di illegittimità la delibera GR Lazio 19.6.2007 n. 436 (definizione sistema remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistico ambulatoriale dei soggetti erogatori per l’anno 2007, allegati 12 e 3), anche con riguardo ai profili di illegittimità derivanti dal richiamo al Decreto del Ministero della Salute in data12.9.2006.

Al riguardo il Collegio preliminarmente deve rilevare, come ampiamente già esposto in fattispecie analoghe (cfr. sent. n. 39066 del 2010), che, nelle more del giudizio, la situazione della disciplina della remunerazione delle prestazioni sanitarie si è evoluta in modo sostanziale: infatti con sentenza TAR Lazio n. 12623/2007 (passata in giudicato) è stato annullato il D. Min. Salute 12.9.2006 nella parte relativa alle tariffe massime per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del SSN, nonché la delibera GR n. 436/2007, allegato 3 (nella parte in cui recepisce le tariffe ministeriali per la remunerazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali), così come con sentenza Consiglio di Stato 2.3.2010 n. 1205 (confermando la sentenza 12982/2007 TAR Lazio, 3° quater) il suddetto D. Min. Salute è stato annullato con riferimento alle tariffe riabilitative.

Inoltre, con sentenze 10 agosto 2010 n. 30575 e n. 33374 dell’11 novembre 2010, questa Sezione ha già annullato la citata GR n. 436/2007 (sempre per difetto istruttorio e violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990) anche con riferimento alle tariffe massime indicate per acuti (alleg. 1 e 1bis).

Pertanto l’impugnata delibera di GR n. 436/2007, allo stato, risulta già annullata nelle varie disposizioni generali e specifiche sulle tariffe di interesse della ricorrente. Per questa parte, deve dunque, ritenersi sopraggiunto il difetto di interesse al ricorso.

Per economia di mezzi il Collegio assorbe l’esame delle altre censure da cui la ricorrente non trarrebbe ulteriore vantaggio, dichiarando, altresì, non rilevante (e manifestamente infondata), anche l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 170, legge n. 311/2004, e le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con la memoria successivamente depositata, atteso che il D. Min. Salute 12.9.2006 è stato già annullato con le citate sentenze passate in giudicato.

2. Dall’intervenuto annullamento della delibera impugnata con riferimento alla disposizioni generali e specifiche consegue, necessariamente – per i medesimi profili di illegittimità derivanti dal difetto istruttorio – l’annullamento in via derivata anche dei vari budget erroneamente assegnati (nei 3 allegati della delibera 436) alla ricorrente medesima in applicazione di tariffe regionali illegittime, dovendo, dunque, procedere la Regione alla rideterminazione dei relativi limiti di budget. A riguardo è però necessario ricordare che il Consiglio di Stato ha di recente ribadito (sez. V, 16 marzo 2010, n. 1514) che la giurisprudenza amministrativa"ha affermato, di recente, che "ai fini dell’operatività del meccanismo dei cd. tetti di spesa, da un lato stanno le strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (Ospedali classificati, I.R.C.C.S., etc.), dall’altro quelle private accreditate. Solo per le seconde, invero, ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili; mentre per le strutture che risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati, I.R.C.C.S., etc.) non è neppure teorizzabile l’interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato" (cfr. Cons. St., Sez. V, 22.4.2008, n. 1858)….." Infatti, la struttura ospedaliera "non può sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il servizio pubblico a tutti gli utenti", dovendo, dunque, ricondursi il tetto delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell’ospedale.

2. Concludendo, quindi, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse nei sensi e limiti sopraesposti con riferimento all’annullamento della DGR n. 436/2007, mentre va accolto con riferimento ai budget relativi alle varie tipologie di prestazioni sanitarie, assegnati alla ricorrente in applicazione delle tariffe regionali annullate.

3. Considerate le caratteristiche dell’iter procedimentale della delibera regionale impugnata e la esigenza di urgenti interventi di contenimento del disavanzo finanziario prodottosi nella gestione del Servizio Sanitario Regione Lazio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie, come specificato in motivazione, e, per l’effetto, annulla i budget assegnati alla ricorrente. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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