T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-02-2011, n. 402 Ordinamento e organizzazione dello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Asilo ricorrente è stato istituito come ente morale nel 1894, è governato da uno statuto approvato dalla Regione nel 1986 e ha sede nel centro storico di Meda.

2. Col ricorso in esame esso ha impugnato il programma integrato di intervento (PII) approvato dal Comune per la riqualificazione di un compendio (area ex Baserga – via Mazzini) destinato a funzioni residenziali e commerciali, in contiguità con fasce di rispetto ferroviaria e idraulica.

3. Il programma prevede tra l’altro un parcheggio pubblico accessibile da una strada che conduce all’asilo; parcheggio che la ricorrente assume inadeguato – sia per dimensioni, sia per modalità di accesso – rispetto al fabbisogno indotto dagli insediamenti in progetto e dagli utenti dei servizi pubblici e di pubblico interesse in situ, e quindi tale da interferire con interessi primari dell’attività svolta dall’Ente.

4. Questi i motivi di ricorso:

– nullità delle delibere di adozione e approvazione del PII in quanto assunte nel corso di sedute consiliari convocate, presiedute e dirette da un consigliere la cui elezione alla presidenza del consiglio comunale è stata annullata dal Tribunale (primo motivo);

– violazione dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, d’ora innanzi TUEL) e dell’art. 56, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, in quanto le delibere indicate non riportano la posizione assunta nel dibattito consiliare e il voto espresso dai tre consiglieri comunali che ricoprono anche, in potenziale conflitto di interesse, la carica di consiglieri di amministrazione dell’Ente ricorrente (secondo motivo);

– violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 25, comma 1, legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio) per avere il Comune approvato il PII nel periodo transitorio intercorrente tra il vecchio PRG (piano regolatore generale) e il futuro PGT (piano di governo del territorio), senza esternare i motivi di somma urgenza per i quali non avrebbe ritenuto di attendere l’adozione del PGT (terzo motivo);

– violazione dell’art. 25, comma 1, legge regionale n. 12/2005 cit., in quanto il PII in questione, privo di rilevanza regionale, non rientrerebbe tra gli atti di programmazione negoziata suscettibili di approvazione nel predetto periodo transitorio, tali essendo solo – si assume – i programmi integrati di intervento la cui valenza trascende l’ambito locale (quarto motivo);

– in subordine, violazione dell’art. 4, comma 1, legge regionale n. 12/2005 per omessa sottoposizione del PII a valutazione ambientale (quinto motivo);

– carenza di motivazione in ordine alla monetizzazione (alternativa alla cessione) di una parte della aree a standard (sesto motivo).

5. Il Comune non si è costituito in giudizio. Si è costituita la Società controinteressata, che ha controdedotto.

6. Il Collegio osserva, preliminarmente, che l’oggetto dell’impugnativa resta circoscritto alle delibere di adozione e di approvazione del programma integrato di intervento, non avendo parte ricorrente dato seguito alla riserva – espressa in ricorso – di proporre motivi aggiunti contro le ulteriori delibere indicate in epigrafe, aventi ad oggetto l’approvazione del documento di inquadramento dei programmi integrati di intervento e/o documento di inquadramento delle politiche urbanistiche.

7. Sempre in via preliminare, va rilevato che con memoria 12 ottobre 2010, depositata il 29 ottobre 2010, parte ricorrente ha dichiarato (pag. 10, sub "Conclusioni") di rinunciare "alla domanda istruttoria di pag. 17 e ai motivi di ricorso numeri tre e cinque, insistendo per l’annullamento del programma, in subordine della sola parte che concerne la contestata localizzazione del parcheggio pubblico, essendo privato e da considerare inaccessibile dalla via pubblica…".

8. Ora, la rinuncia al terzo motivo, trovando corrispondenza nel testo della memoria (paragrafo 3), esenta il Collegio dalla relativa disamina.

La rinuncia al "motivo n. 5", invece, sebbene dichiarata nelle conclusioni, appare frutto di lapsus calami, essendo contraddetta dalle diffuse argomentazioni, sostenute da ampio corredo iconografico, che nella memoria trovano posto (da pag. 3 a pag. 9) sotto il paragrafo 5, che così esordisce: "Il quinto motivo è subordinato alla reiezione del precedente. In tal caso infatti il programma dovrebbe essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica…." (seguono censure sulla localizzazione e sulla inaccessibilità del parcheggio). Il Collegio ritiene pertanto di non poter prescindere dalla disamina del quinto motivo, senza il quale, del resto, il ricorso non avrebbe ragion d’essere.

9. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della controinteressata per mancata impugnazione dell’atto di adozione del PII, essa è priva di fondamento, giacché la ricorrente non aveva alcun onere di impugnare immediatamente l’atto di adozione (delibera C.C. 19 ottobre 2006 n. 33), che ha correttamente impugnato, come risulta dall’epigrafe del ricorso, unitamente all’atto di approvazione (delibera C.C. 6 marzo 2007 n. 11).

10. Nel merito, il primo motivo è infondato. Per costante giurisprudenza, allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo monocratico o di un componente di un organo collegiale, l’accertata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l’organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale (cfr. Cons. Stato IV, 21.5.08 n. 2407, che ha ritenuto il principio applicabile anche quando una votazione del consiglio comunale abbia avuto un esito determinato dal voto di un componente, la cui proclamazione sia stata annullata al termine del processo elettorale).

11. Si tratta di un’applicazione del principio c.d. del funzionario di fatto, in base al quale l’annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina non travolge gli atti adottati nell’esercizio della funzione e riguardanti soggetti diversi da quelli che hanno impugnato l’atto di nomina (cfr. Cons. Stato VI, 10.3.05 n. 992).

12. Applicando il principio al caso in esame, si deve concludere che l’annullamento dell’elezione disposto dal Tribunale con sentenza 17 aprile 2007 n. 1793 non vale a a invalidare le deliberazioni consiliari assunte in precedenza (delibere 19 ottobre 2006 e 6 marzo 2007) sotto la presidenza del consigliere di cui è stata annullata l’elezione.

13. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La delibera n. 11 del 2007 riporta le espressioni di voto dei singoli consiglieri individuati tramite i gruppi consiliari di rispettiva appartenenza, sicché appare agevole, e priva di incertezze, l’identificazione del voto (favorevole o contrario) espresso dal singolo consigliere.

14. Anche il quarto motivo è privo di fondamento. Vero è che i programmi integrati di intervento non sono compresi tra gli atti di programmazione negoziata elencati dalla legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 (programmazione negoziata regionale), e dunque non rientrano tra gli atti urbanistici che l’art. 25, comma 1, legge regionale n. 12 del 2005 consente di approvare, in via transitoria, anche prima dell’approvazione del PGT.

15. Tuttavia lo stesso art. 25 stabilisce, al comma 7 (nel testo applicabile ratione temporis, come definito dall’art.1, comma 1, lett. f), n. 5), della l.r. 14 luglio 2006, n. 12), che "in assenza del documento di piano di cui all’articolo 8, la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti dall’articolo 87 è subordinata all’approvazione da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale nell’ambito della programmazione integrata di intervento".

16. Nel caso in esame l’adozione del PII (delibera consiliare 19.10.2006 n. 33) è stata appunto preceduta dall’approvazione del documento d’inquadramento dei programmi integrati di intervento (già previsto dalla legge regionale 12 aprile 1999 n. 9), avvenuta con delibera consiliare 10 febbraio 2005 n. 5, avverso la quale parte ricorrente non ha formulato censure di sorta. Ne discende l’infondatezza del quarto motivo.

17. Il quinto motivo è invece fondato. Il PII in questione costituisce variante allo strumento urbanistico. Come tale, in base alla normativa regionale (art. 4 l.r. 11.3.2005 n. 12; delibera 13 marzo 2007, n. VIII/351, del Consiglio regionale, art. 4 Allegato A) doveva essere sottoposto a valutazione ambientale (o quanto meno alla procedura di esclusione), come statuito da questo Tribunale in analoga fattispecie (sentenza 10.5.10 n. 1452, paragrafi 21~25, alle cui argomentazioni sul punto si rinvia).

18. Anche le censure relative al parcheggio sono fondate. Il PII prevede un parcheggio pubblico localizzato su area da cedere all’Amministrazione, accessibile "da Corso Matteotti, (tramite una) una strada privata esistente, proprietà di terzi, sulla quale esiste servitù di passo a favore della proprietà proponente" (cfr. Relazione tecnicourbanisticaeconomica in data 19/07/06, pag. 4, allegato n. 3 alla delibera n. 33/2006).

19. Questa strada, di proprietà dell’Asilo, del calibro di tre metri, è gravata da una servitù di passo anche carraio, le cui modalità di esercizio sono regolate dall’istromento a rogito notaio Arnaboldi, in data 8 aprile 1898 n. rep. 848/1063.

20. L’atto in parola prevede che la strada, confinante "per tutta la lunghezza" con la proprietà della Causa Pia Asilo Infantile, resti "chiusa verso la strada Comunale per Seregno mediante cancellata", di cui è fornita la chiave al proprietario del fondo dominante, che si obbliga a chiudere la cancellata ogni volta che se ne serve.

21. Nelle proprie osservazioni l’Asilo, richiamate le clausole anzidette, ha rilevato trattarsi di "servitù di passo concessa al lotto servente a carattere strettamente privato ed esclusivo del singolo proprietario, non modificabile in servitù di uso pubblico"; ed ha conseguentemente chiesto "l’eliminazione della previsione di accesso al parcheggio pubblico, non configurandosi da parte della proprietà scrivente la volontà di modifica della servitù di passo".

22. Il Comune ha respinto le osservazioni limitandosi a dare atto che "la proprietà (del fondo dominante) con nota 27 febbraio 2007 si impegna a mantenere le condizioni di diritto acquisito dalla servitù di passo e garantisce il Comune da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole in ordine alla questione relativa alla stessa servitù".

23. Ritiene il Collegio che questa motivazione non sia appagante. E’ evidente che la funzionalità del parcheggio pubblico, composto da 28 posti auto destinati alla sosta di autoveicoli a rotazione, servito da una strada di calibro insufficiente al transito contemporaneo delle vetture nei due sensi di marcia, deve essere valutata sin dalla fase progettuale, e non può essere rimessa e condizionata all’impegno generico dell’operatore di mantenere la servitù così come acquisita, posto che la localizzazione in situ di un parcheggio pubblico determina un aggravamento della servitù, e una alterazione delle originarie condizioni di esercizio, incompatibile con le clausole pattizie in mancanza di assenso del (titolare del) fondo servente.

24. Parimenti fondato è il sesto motivo, dal momento che non si rinviene traccia, nella documentazione prodotta dalle parti e nelle deduzioni difensive del Comune, della motivazione richiesta dalla normativa regionale a supporto della scelta inerente la monetizzazione delle aree a standard, che si configura come alternativa eccezionale rispetto alla cessione ordinaria delle aree stesse (cfr. artt. 90, quarto comma, e 46, primo comma, lett. a), legge regionale 11 marzo 2005 n. 12).

25. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del PII nei sensi e nei limiti esposti.
P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato programma di intervento nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Meda e la Società controinteressata, in solido, alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore della ricorrente nella complessiva somma di Euro 3.000,oo (Euro tremila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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