T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-02-2011, n. 386 Concessione per nuove costruzioni

Svolgimento del processo

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 16.7.2002, la sig.ra P.C. impugnava la concessione edilizia n. 94/2001, rilasciata dal Comune di Gallarate alla sig.ra T, il cui terreno è confinante con quello dell’esponente.

Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:

1) violazione degli articoli 4 e 15 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Gallarate, dove si sostiene che l’edificio di cui alla concessione impugnata sarebbe stato realizzato in violazione delle citate NTA sulle distanze minime fra fabbricati;

2) violazione dell’art. 4 del decreto legge n. 398/1993 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La sig.ra T notificava in data 30.10.2002 atto di opposizione al ricorso straordinario, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del DPR 1199/1971.

La controversia proseguiva pertanto davanti al TAR Lombardia, dove sia il Comune sia la controinteressata eccepivano la tardività ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.

La ricorrente revocava poi il mandato all’originario difensore, nominando, in luogo di quest’ultimo, l’avv. A S di Milano.

Alla pubblica udienza del 27.1.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. La ricorrente ha eccepito la presunta inammissibilità dell’opposizione al ricorso straordinario, in quanto sarebbe stata notificata oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 10 del DPR 1199/1971.

L’eccezione è priva di pregio, in quanto il citato termine di 60 giorni per la proposizione dell’opposizione al ricorso straordinario, di cui al menzionato art. 10, è ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza un termine processuale, al quale è pertanto applicabile il regime della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre, previsto dalla legge 742/1969 (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, 25.3.1999, n. 131).

Ciò premesso, tenuto conto che il ricorso straordinario è stato ricevuto dalla sig.ra T il 16 luglio 2002 (cfr. l’originale del ricorso), mentre l’opposizione è stata ricevuta dalla ricorrente il 30 ottobre 2002 (vedesi l’originale dell’atto), appare rispettato il termine di legge di 60 giorni, la cui decorrenza – nel caso di specie – deve ritenersi sospesa il 31 luglio 2002, per riprendere poi il successivo 16 settembre 2002.

2. In via ulteriormente preliminare, deve essere valutata l’eccezione di irricevibilità del ricorso straordinario per tardività della sua notificazione, sollevata dalle difese del Comune e della controinteressata.

L’eccezione appare fondata, per le ragioni che seguono.

Dapprima, occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime, per il quale il termine per l’impugnazione dei titoli abilitativi edilizi decorre – perlomeno in casi come quello attuale, dove è contestata l’inosservanza delle distanze – dal completamento della costruzione nel suo assetto planivolumetrico definitivo, o come si suole dire al "rustico", cioè dal momento in cui l’interessato è in grado di percepire la lesione alla propria posizione giuridica, visto lo stato di avanzamento e di realizzazione dell’edificazione (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. IV, 5.1.2011, n. 18 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10.12.2010, n. 7511, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Orbene, nella presente controversia risulta provato che l’immobile della sig.ra T era stato ultimato al "rustico" al più tardi entro il mese di gennaio 2002, sicché da tale momento decorreva il termine perentorio di impugnazione (in sede giurisdizionale o amministrativa), mentre il ricorso straordinario è stato presentato alla notificazione il 16 luglio 2002, quindi tardivamente, anche considerando il termine di 120 per la proposizione del gravame al Presidente della Repubblica.

Infatti, come risulta dalla perizia asseverata dell’arch. Canziani, direttore dei lavori e progettista dell’opera, del 21.10.2002 (cfr. doc. 2 della controinteressata), le opere strutturali principali furono terminate il 15.1.2002, mentre fra i mesi di novembre e dicembre 2001 vennero ultimati le strutture verticali, i pilastri fuori terra ed i solai di copertura.

Le attestazioni della citata perizia giurata sono confermate dalla certificazione dell’arch. Miano, anch’egli progettista della costruzione (doc. 3 della sig.ra T ) e dalla dichiarazione del sig. G.T., titolare della ditta E.C., costruttore dell’edificio (doc. 7 della sig.ra T).

A diversa conclusione non induce la lettura dei documenti depositati – seppure tardivamente il 20.1.2011 – dalla difesa dall’esponente.

In particolare, la perizia redatta il 4.7.2002 dall’arch. Pariani (doc. 8 della ricorrente), si limita alla verifica della presunta violazione della disciplina di piano sulle distanze; in merito al momento di ultimazione dei lavori invece, la perizia afferma genericamente che il fabbricato sarebbe "in corso di costruzione".

Tuttavia tale asserzione, al di là della sua genericità, non esclude certamente che il c.d. rustico dell’edificio sia stata completato nel mese di gennaio 2002 ed è a tale data che occorre fare riferimento per valutare la tardività dell’impugnazione, visto che al momento dell’ultimazione delle strutture esterne, l’esponente era in grado di avvedersi dell’asserita inosservanza delle prescrizioni delle NTA sulle distanze.

L’accoglimento dell’eccezione di tardività esime il Collegio dalla trattazione del merito del gravame.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), a favore del Comune di Gallarate e in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), a favore di T.P., per un totale di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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