…con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 8-9-2012
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici», ed in particolare l’art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’
d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l’art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita’;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728
del 29 dicembre 2008 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l’annualita’ 2008.
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864
del 31 marzo 2010 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l’annualita’ 2009.
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879
del 19 maggio 2010 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l’annualita’ 2010.
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927
del 2 marzo 2011 recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l’annualita’ 2011.
Vista la medesima ordinanza n. 3927/2011, che riporta nell’allegato
4 la ripartizione tra regioni e province autonome delle somme
destinate dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell’annualita’ 2011
e sulle riassegnazioni dell’annualita’ 2009 e 2010
Visto il verbale della riunione in data 11 gennaio 2012 della
commissione mista costituita ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’OPCM
n. 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione
Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale vengono approvate le
modifiche ai piani trasmessi dalle Regioni Liguria, Lombardia,
Puglia, Sicilia e Toscana;
Visto il verbale della riunione in data 23 febbraio 2012 della
commissione mista costituita ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’OPCM
n. 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione
Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale viene approvata la
modifica al piano trasmesso dalla Regione Liguria;
Visto l’art. 3, comma 2, dell’OPCM n. 3728/08 che stabilisce che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell’istruzione,
universita’ e ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze,
vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani
predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito della
disponibilita’ del Fondo, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l’art. 3, comma 7, dell’OPCM n. 3728/08, secondo il quale, il
parere della predetta commissione mista, composta da qualificati
rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero
dell’istruzione, universita’ e ricerca e del Ministero dell’economia
e delle finanze, assolve anche l’obbligo di sentire i Ministeri
competenti, previsto all’art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;
Visti i verbali delle riunioni della Commissione mista in data 11
gennaio 2012 e 23 febbraio 2012, in cui risultano presenti i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del
Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca e del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.
2. Gli interventi riportati negli allegati 1, 2, 3 e 5 al presente
decreto sono annullati. Il relativo finanziamento rimane nella
disponibilita’ delle rispettive regioni, per le stesse finalita’
previste dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
3. Il soggetto beneficiario dell’intervento sulla scuola infanzia
Don A. Merici nel Comune di Manerba del Garda, gia’ finanziato al n.
2 dell’allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 marzo 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del
19 aprile 2011, e’ rettificato in unione dei comuni della
«Valtenesi», mantenendo inalterato il relativo finanziamento.
4. La denominazione dell’edificio oggetto di intervento nel Comune
di Zafferana Etnea, gia’ finanziato come scuola elementare «Sciuti»
al n. 14 dell’allegato 14 al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 ottobre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30 gennaio 2012, e’ rettificato in scuola materna di via 2 Scacchiere
nella Frazione di Pisano, mantenendo inalterato il relativo
finanziamento.
5. A valere sul finanziamento dell’intervento annullato di cui
all’allegato 3 al presente decreto, pari a 458.062,50 euro, e’
assegnato un contributo integrativo all’intervento n. 1 di cui
all’allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 dicembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15
febbraio 2011, come riportato in allegato 4 al presente decreto e
pari a 458.062,50 euro. Il finanziamento totale rimane, pertanto,
fissato in 1.020.562,50 euro.
6. A valere sul finanziamento dell’intervento annullato di cui
all’allegato 5 al presente decreto, pari a 334.564,45 euro, sono
finanziati gli interventi di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato 6 al
presente decreto per un totale di 334.320,00 euro.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi competenti per la
prescritta registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2012
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 354
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.