Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-03-2011, n. 6767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.M.A.M., già dipendente degli enti locali transitata nei ruoli del personale ATA, chiede l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce, pubblicata il 16.8.2006, che, in riforma della sentenza resa in prime cure, ha rigettato la domanda dalla stessa proposta per il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

Il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con ordinanza resa all’udienza del 6.6.2008, ritualmente comunicata, è stata disposta la rinnovazione della notifica nel confronti dell’Avvocatura generale dello Stato.

La parte onerata non vi ha provveduto.

Il ricorso è, quindi, inammissibile.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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