Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-02-2011) 16-02-2011, n. 5828 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 6.4.2006, il Tribunale di Caltanissetta applicò a P.G. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 4, imponendo il versamento di cauzione e ordinò la confisca di due terreni con fabbricati rurali e di due fabbricati intestati a P., nonchè di beni mobili (macchine agricole) intestati a G.C..

Avverso tale provvedimento P.G. e G.C. interposero gravame, ma la Corte d’appello di Caltanissetta, Sezione 1^ penale, con decreto in data 17.2.2007, confermò il provvedimento impugnato.

A seguito di ricorso degli interessati, la Corte Suprema di cassazione, Sezione 6^ penale, con sentenza in data 7.1.2008, depositata il 31.1.2008, annullò il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta per un nuovo esame in relazione alla sproporzione reddituale.

Con decreto 9.2.2010 la Corte d’appello di Caltanissetta, quale giudice di rinvio, confermò la statuizioni patrimoniali del decreto del Tribunale.

Ricorre per cassazione il difensore di P.G. e di G.C. deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione.

La Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva enunciato i vizi di motivazione della decisione ed indicato gli elementi che sarebbe stato opportuno verificare ai fini del giudizio sui presupposti di sproporzione reddituale tra i beni sequestrati e le fonti di reddito.

Il giudice di rinvio avrebbe stravolto la decisione della Corte suprema fondando la confisca su una condotta integrante la truffa in danno di un ente pubblico, mai prima evocata.

Dopo un richiamo al procedimento relativo al sequestro L n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, ed ai precedenti provvedimenti si rileva che era sempre stata ritenuta la liceità della società di fatto tra P., M., C.e.Bortolotta e.m.e.s.

i.l.t.o.p.a.b.d.c. P.e.s.o.d.c.c.i.t.Scalia ,.

.Conti e.Alessi h.a.c.s.t.i.q.

l.t.e.q.i.s.m.i.c.d.s.

s.a.d.v.d.i.a.

I.l.m.r.n.s.v.g.c.c.i.

m.d.a.e.d.p.r.p.c.a.

c.l.d.s.s.t.d.f.a.i.

d.l.a.t.d.i.g.e.

e.n.t.d.Palazzolo ,.s.a.c.t.e.

e.s.g.c.l.s.d.d.v.d.u.

t.f.d.u.p.d.4.d.L.d.

s.Grazia e.d.5.d.L.d.Evola p.c.d.

s.Vincenza.

Q.a.i.s.c.d.e.l.C.d.

c.a.g.d.c.d.c.d.r.

r.l.d.d.p.I.o.a.t.d.

p.d.a.s.l.m.a.c.n.e.s.

r.r.d.t.l.d.d.

Ba.To. e di C.G.. Lo stesso requirente, che inizialmente aveva ipotizzato l’inesistenza della società di fatto, abbandonò tale posizione.

Sarebbero state erroneamente interpretate le dichiarazioni di C.G. e trascurato che la clausola inserita nei contratti imponeva agli acquirenti di coltivare il fondo e che ciò era oggetto di controlli eseguiti dalla CFPC. Sarebbe stata travisata la prova da cui si desume che sarebbero stati gonfiati i costi per opere di miglioramento fondiario, con riferimento al decreto di finanziamento dell’IPA di Caltanissetta.

Il decreto impugnato conterrebbe gli stessi errori di quello già annullato e, pur essendo stata disposta una nuova perizia, ne è stato disatteso l’esito, violando quanto disposto nella sentenza di annullamento con rinvio.

Sarebbe poi stata omessa la indicazione degli elementi da cui desumere la provenienza illecita dei beni mobili confiscati.

E’ stata disposta confisca trascurando la vendita di un immobile e l’effettuazione di prestiti da parte delle sorelle.

Con memoria depositata il 27.1.2011 il difensore dei ricorrenti ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale della Repubblica e ribadito che la Corte d’appello non avrebbe dato dimostrazione della asserita sproporzione fra patrimonio immobiliare ed entrate lecite, così aggirando il disposto della sentenza di annullamento con rinvio.

Il ricorso è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti.

Anzitutto è necessario ricordare che non assume rilievo l’ipotizzato difetto di motivazione, in quanto in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato".

(Cass. Sez. 2^ sent. n. 2181 del 6.5.1999 dep. 26.5.1999 rv 213852.

V. anche Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 19598 in data 8.4.2010 dep. 24.5.2010 rv 247514).

E’ quindi necessario esaminare il ricorso soltanto sotto il profilo della violazione di legge e quindi limitando lo doglianze relative alla motivazione solo all’ipotesi dell’assenza o dell’apparenza della motivazione.

Il giudice di rinvio, dopo aver riassunto la vicenda e riportato, per la parte rilevante, la motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, ha riepilogato le vicende relative ai due appezzamenti di terreno, disattendendo la tesi difensiva dell’esistenza di una società di fatto che aveva acquistato i terreni in questione e negando che C. e B. siano mai stati soci di fatto di P. e del defunto M., ma che abbiano semplicemente funto da prestanome, con le rispettive mogli. Tale assunto è stato diffusamente motivato, sicchè si deve escludere che si sia in presenza di motivazione apparente o inesistente.

Neppure vi è nelle valutazioni espresse una violazione di quanto devoluto con la sentenza di annullamento con rinvio, mantenendo il giudice di rinvio integri i poteri di accertamento e di ricostruzione e valutazione del fatto, non essendo peraltro vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni di merito contenuti nella pronunzia di annullamento con rinvio.

Quanto alla dedotta mancanza di motivazione dei beni mobili di proprietà della G. nessun motivo di impugnazione era stato svolto sul punto, sicchè nessuna motivazione era dovuta.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di mille Euro alfa cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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