Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 899 Abilitazione all’insegnamento Professori delle scuole medie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellata aveva presentato domanda di iscrizione nella graduatoria permanente degli aspiranti all’inclusione nei ruoli scolastici per l’insegnamento di pianoforte nelle scuole medie, per la provincia di Bari, pur non essendo in possesso di alcuni dei requisiti richiesti (abilitazione all’insegnamento conseguita entro il 27 aprile 2000 e servizio di insegnamento svolto per almeno 360 giorni tra l’anno scolastico 1989/1990 e il 27 aprile 2000, di cui almeno 180 a decorrere dall’anno scolastico 1994/1995). Contestava la necessità dei predetti requisiti riguardo alla sua posizione.

Il TAR adito ha accolto il ricorso alla luce dell’art. 1, comma 2 bis, del D.L. 3 luglio 2001, n.255 (recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito in legge 20 agosto 2001 n. 333.

Il diritto dell’appellata ad essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, e dunque anche nelle graduatorie di istituto, non appariva suscettibile di contestazione, atteso che ella possedeva entrambi i requisiti previsti dalla legge, in quanto era in possesso di abilitazione in educazione musicale – la quale prescinde dalla data del suo conseguimento, ai fini dell’inclusione in seconda fascia per strumento nella graduatoria permanente – ed era inserita negli elenchi di cui al D.M. del 1996.

Di contro l’Amministrazione resistente, mediante la interpretazione restrittiva esternata nel decreto dirigenziale del 20 maggio 2002, ha erroneamente previsto che gli insegnanti che si trovino nella situazione dell’appellata non sono immessi nel secondo scaglione della graduatoria permanente di strumento musicale, in contrasto con l’esplicita previsione di legge.

L’appello dell’amministrazione censura la sentenza perché la docente non aveva conseguito l’abilitazione prima del 25 maggio 1999. Nel caso di specie l’appellata aveva conseguito il titolo abilitante il 28 agosto 2001, quindi in data successiva al 25 maggio 1999.

All’udienza del 9 novembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Nelle more del giudizio è intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 605, per quel che qui interessa dispone: "Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/20062006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della L. 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2bis, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 agosto 2001, n. 333".

È incontestato che l’appellata sia iscritta negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996.

La norma, che non è di interpretazione autentica, ha spostato il termine, per l’acquisizione dell’abilitazione, alla data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/20062006/2007, e quindi in data successiva al 25 maggio 1999.

La norma dimostra la fondatezza dell’appello ma, al tempo stesso, ne determina la sua improcedibilità in quanto è fuor di dubbio che, allo stato, l’appellata possiede i requisiti per essere inserita nella graduatoria su cui si controverte.

D’altro canto la medesima amministrazione (Dipartimento per l’Istruzione – direzione generale per il personale scolastico), con circolare del 13 maggio 2008, prot. n. 7911, aveva chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di chiedere al Consiglio di Stato una pronuncia di cessazione della materia del contendere nei giudizi ancora pendenti.

L’appello deve essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’iscrizione nelle graduatorie si può ritenere legittima solo dall’entrata in vigore della norma richiamata e non dalla data di adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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