REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 gennaio 2009, n. 3

Regolamento recante «Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni e denominazione dei dipartimenti, nonche’ individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta
provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati
dalla Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo
l’ordinamento vigente, sono devolute alla potesta’ regolamentare
delle province;
Visto l’art. 28, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3, recante «Norme in materia di governo dell’autonomia del
Trentino», secondo il quale l’organizzazione della Provincia e’
costituita dalla segreteria generale della Provincia, dipartimenti,
avvocatura della Provincia e agenzie;
Visto l’art. 29, commi 3, 4 e 7, della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3, che individua i dipartimenti della Provincia e
dispone che le attribuzioni degli stessi e della segreteria generale
della Provincia sono disciplinate con regolamento, che stabilisce
anche il numero massimo dei servizi e degli uffici;
Visto l’art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3, che dispone, tra l’altro, che i servizi, strutture di secondo
livello della Provincia, sono individuati dal regolamento, che ne
definisce la denominazione e le competenze nell’ambito delle
attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei
dipartimenti presso cui sono incardinati;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data 26
gennaio 2009, con la quale e’ stato approvato il regolamento recante
«Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni
e denominazione dei dipartimenti, nonche’ individuazione,
denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30,
comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Attribuzioni della segreteria generale della Provincia
e attribuzioni e denominazione dei dipartimenti

1. Le attribuzioni della segreteria generale della Provincia e le
attribuzioni e la denominazione dei dipartimenti sono definite
nell’allegato A ) al presente regolamento.

Art. 2 Denominazione e competenze dei servizi 1. La denominazione e le competenze dei servizi incardinati presso la segreteria generale della Provincia e presso i dipartimenti sono definite nell’allegato B ) al presente regolamento.

Art. 3 Disposizioni generali 1. I dipartimenti, costituenti le strutture di primo livello dell’organizzazione provinciale, provvedono all’esercizio complessivo delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. 2. Alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti sono attribuiti i compiti di indirizzo e coordinamento, nonche’ le funzioni di pianificazione, controllo di gestione, budgeting e gestione dei sistemi informativi delle strutture organizzative in cui si articolano. 3. Ai servizi, costituenti le strutture di secondo livello dell’organizzazione provinciale, sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi, nell’ambito delle attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti. I servizi curano la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio delle rispettive competenze nonche’ per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione. 4. Nelle materie rientranti nelle proprie attribuzioni, alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti spetta la gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali assegnate per l’esercizio delle medesime, nonche’ l’esercizio delle funzioni e delle attivita’ che non siano espressamente attribuite ai servizi.

Art. 4 Declaratoria dell’ufficio stampa 1. L’ufficio stampa svolge i seguenti compiti: provvede all’espletamento dei compiti connessi all’informazione generale e alla documentazione dell’attivita’ della Giunta provinciale e della Provincia Autonoma di Trento; promuove ed attua il coordinamento dei compiti svolti nell’ambito del settore delle informazioni e delle attivita’ di stampa, anche attraverso la progettazione di campagne di comunicazione sulle iniziative provinciali di interesse pubblico, e cura altresi’ la relativa attivita’ editoriale. Sovrintende alla raccolta del materiale video-fotografico, dei relativi archivi e raccolte; gestisce il Centro audiovisivi e il portale della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 5 Numero massimo dei servizi e degli uffici 1. Il numero massimo dei servizi e’ fissato in 59 unita’, comprese le articolazioni di secondo livello dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e dell’Agenzia provinciale per l’energia. 2. Il numero degli uffici e’ fissato nel numero massimo di 236 unita’.

Art. 6 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data prevista all’art. 7, sono abrogati il decreto del Presidente della Provincia n. 1972/Leg. di data 31 ottobre 2006 e i relativi allegati A ) e B ), il decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007, il decreto del Presidente della Provincia n. 23-103 di data 17 ottobre 2007 e il decreto del Presidente della Provincia n. 15-122 di data 17 aprile 2008.

Art. 7 Efficacia delle disposizioni 1. Le disposizioni di questo regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° marzo 2009. Il presente decreto sara’ pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 26 gennaio 2009 Dellai Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n.4

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0428&tmstp=1263375001257

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