Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 898 Studenti Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Viene in decisione l’appello proposto dall’Università degli Studi dell’Insubria e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, sezione prima, 27 maggio 2005, n. 1083.

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla signora N.C. e, per l’effetto, ha annullato la graduatoria di merito finale della procedura concorsuale per l’ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2004/2005 presso l’Università dell’Insubria.

Il T.a.r.primo giudice ha ritenuto che la limitazione a soli 130 posti per il corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria sia stata deliberata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 29 aprile 2004 senza una adeguata istruttoria ed omettendo qualsiasi vaglio critico sulla correlazione tra le risorse materiali e didattiche disponibili e la quantificazione dei posti, sicché la delibera del Senato accademico del 10 maggio 2005 poggerebbe su un presupposto di fatto inesistente nella parte in cui si afferma di aver verniciato la "congruità delle motivazioni addotte dalle Facoltà in relazione al contingente deliberato in rapporto alle strutture logistiche e alle risorse didattiche disponibili".

2). L’appello merita accoglimento.

Dalla lettura delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato accademico risultano in modo adeguato le sufficienti ragioni che hanno determinato la decisione di limitare il numero di posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea in medicina e cChirurgia in 130 posti (oltre a 13 posti riservati agli studenti extracomunitari).

Tale limitazione è, in particolare, esaurientemente motivata in ragione delle risorse di personale e delle capacità delle strutture disponibili atte a garantire quei livelli formativi minimi voluti dalle direttive comunitarie. Nel che va ravvisata – anche in rapporto al principio costituzionale di buona amministrazione e a quello generale di efficienza dell’azione amministrativa – una sufficiente, quanto ragionevole valutazione del rapporto tra risorse disponibili e capacità di resa del servizio.

Occorre, ancora, osservare che nella delibera del Consiglio di Facoltà del 29 aprile 2004, si dà espressamente atto di avere tenuto conto delle osservazioni della Regione Lombardia all’esito dell’incontro del 23 aprile 2004 per la programmazione degli studenti ammissibili al primo anno, suddivisi per corso di laurea dell’area sanitaria, e dell’esperienza degli anni passati per quanto concerne il contingente riservato all’immatricolazione, e si precisa che le valutazioni sono state condotte sulla base delle strutture e delle risorse didattiche per l’anno accademico 2004/05, e del potenziale dell’offerta formativa.

L’istruttoria effettuata dal Consiglio di Facoltà per determinare il numero degli studenti aventi titolo all’accesso risulta, quindi, adeguata, dialetticamente rapportata ad altrui pubbliche prospettazioni e condotta sulla base di un concreto esame della situazione di fatto relativa all’anno accademico 2004/05.

L’appello, in definitiva, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ovvero Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per ciascuna delle Amministrazioni appellanti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 6945/2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la signora N.C. al pagamento a favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi dell’Insubria, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per ciascuna delle Amministrazioni appellanti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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