Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7036 Lavoro giornalistico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di L’Aquila, accogliendo parzialmente l’appello di FINEGIL editoriale s.p.a. contro D.G.G., ha ritenuto che quest’ultimo avesse svolto in favore della prima lavoro subordinato giornalistico con mansioni rapportabili alla qualifica di corrispondente ed ha condannato la FINFGIL al pagamento delle relative differenze retributive.

La Corte, sulla base delle prove testimoniali, ha accertato che il D.G. per tutto il periodo dal 20 novembre 1990 al 14 agosto 1994 aveva costituito per la zona della Val Vibrata il punto di riferimento del quotidiano "(OMISSIS)" edito dalla FINEGIL, dove giornalmente veniva pubblicata una pagina dedicata a tale zona. Il D.G. infatti aveva contatti quotidiani con il capo servizio A. e impartiva disposizioni anche ai fotografo. Non gli venivano dati singoli incarichi ma giorno per giorno concordava con l’ A. i servizi da scrivere. Era compensato forfettariamente e non per le singole prestazioni. In definitiva doveva considerarsi inserito nella struttura produttiva.

Secondo la Corte era irrilevante ai fini del riconoscimento del compenso la mancata iscrizione del D.G. all’albo dei pubblicisti nel periodo di lavoro.

Le mansioni svolte, peraltro, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice non erano: riconducibili a quelle del redattore, pacifico essendo che il D.G. non aveva mai cooperato al lavoro redazionale. La qualifica più idonea era invece quella del corrispondente, che infatti non si limita solo comunicare le notizie ma le elabora e le invia poi al giornale.

Per contro l’attività del D.G. non poteva essere paragonata a quella del collaboratore fisso. Questi tratta con continuità uno specifico settore o specifici argomenti di informazione mentre il D. G. curava in prevalenza ma non soltanto la cronaca, circoscritta però all’ambito territoriale della zona di riferimento.

Infine, non poteva essere riconosciuta l’indennità sostitutiva del preavviso perchè non richiesta con la domanda originaria.

Di questa sentenza D.G.G. chiede la cassazione con ricorso per tre motivi LINEGIL editoriale s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Preliminarmente è necessario riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.).

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 7, 11 lettere A e B, art. 36, comma 2, del CCNL giornalistico 1991/1994 in contrapposizione all’art. 12 dello stesso contratto.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CCNL giornalistico 1991/1994.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 27,28 e 32 del CCNL giornalistico 1991/1994 con riferimento all’art. 2119 c.c..

E’ ormai costante orientamento di questa Corte che l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso. di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (Cass. Sez. Un 20075/2010).

Inoltre, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito.

(Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., comma 1), (Cass. 21366/2010).

I tre motivi di ricorso denunziano nell’epigrafe e nel loro contenuto argomentativo violazione di diverse disposizioni del contratto collettivo. Questo tuttavia non risulta autonomamente depositato nella sua integralità. A tale omissione fa riscontro, nel ricorso, il mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che fa onere al ricorrente, a pena di inammissibilità, di indicare specificamente, fra l’altro, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

La conclusione è che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c..

Il giudice di appello non avrebbe esaminato i motivi di gravame con i quali era stata contestata la ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il secondo motivo di ricorso censura il denunziato omesso esame anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 1362 c.c., nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla inesistenza della subordinazione per mancato obbligo da parte del D.G. di mettere a disposizione del presunto datore di lavoro le proprie energie lavorative.

I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati giacchè la sentenza impugnata, ricordato che, per la creatività che contraddistingue il lavoro giornalistico, il vincolo di subordinazione e ivi meno intenso che in altri tipi di lavoro ha puntualmente argomentato il proprio convincimento circa la sussistenza della subordinazione, ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, che nel caso di specie il D.G. si fosse tenuto a disposizione dell’editore nell’intervallo fra una prestazione e l’altra.

Quindi, mentre quanto al primo motivo, l’obbligo di motivazione risulta soddisfatto, quanto agli altri due motivi va detto che essi si risolvono in sostanza in una critica, qui inammissibile, alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso principale e va rigettato l’incidentale, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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