T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 115 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La prof.ssa S.D.C., inserita nella graduatoria permanente (terza fascia) della Provincia di Chieti di cui alla L. 3 maggio 1999, n. 124, per la classe di concorso A043 ("Italiano, Storia Educazione Civica e Geografia nella Scuola Media"), ha impugnato con altri docenti dinanzi questo Tribunale l’aggiornamento di detta graduatoria pubblicata all’Albo del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Chieti il 20 agosto 2004, finalizzata all’utilizzo dei docenti nel successivo anno scolastico 2004/2005, nella quale era stata collocata in posizione deteriore rispetto alla precedente graduatoria in ragione della diversa valutazione del servizio prestato nell’anno scolastico appena decorso da altri docenti con il raddoppio del punteggio relativo al servizio svolto in sedi scolastiche ubicate in "comuni di montagna". Con motivi aggiunti ha, poi, impugnato l’ulteriore aggiornamento della graduatoria permanente in questione, pubblicato all’Albo del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Chieti il 15 luglio 2005, lamentando anche la mancata valutazione di due corsi di perfezionamento universitari.

Tale ricorso è stato accolto con sentenza 7 marzo 2007, n. 216, passata in giudicato, e, per l’effetto, sono state annullate le graduatorie permanenti impugnate per la classe di concorso A043, nella parte in cui ai controinteressati (individuati nei docenti B.P.G., S.M., D.L.G., C.S., S.A. e O.A., D.C., M.C. e N.L.M., cui il ricorso era stato notificato) era stato attribuito un punteggio doppio per il servizio prestato in comuni di montagna e nella parte in cui alla prof. S.M.D.C. non era stato attribuito un ulteriore punto; tale accoglimento è stato determinato, in ragione, tra l’altro, della considerazione che nelle more del giudizio la Corte Costituzionale con sentenza 1026 gennaio 2007, n. 11, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito nella L. 4 giugno 2004 n. 143, che aveva consentito appunto il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in comuni di montagna.

In esecuzione di tale sentenza con provvedimento 14 maggio 2007 il Responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti ha rettificato le graduatorie permanenti in questione sottraendo ai docenti sopra indicati il predetto punteggio; è stato, inoltre, rettificato il punteggio della prof.ssa D.C., alla quale è stato attribuito un ulteriore punto. Con nota del 14 maggio 2007 lo stesso Responsabile ha, infine, comunicato all’interessata che detta rettifica non determinava alcuna conseguenza in ordine alla immissione in ruolo della ricorrente

Con il ricorso in esame l’interessata, che nel frattempo è stata immessa in ruolo nel sostegno, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tali atti, chiedendo, altresì, l’accertamento del suo diritto ad essere immessa in ruolo per la classe di concorso A043 a partire dall’anno scolastico 2005/2006.

Ha dedotto a tal fine le censure di violazione dell’art. 3, III comma, del decreto direttoriale 16 marzo 2007, di elusione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2007 e di eccesso di potere per illogicità e per ingiustizia manifeste.

Dopo aver premesso che nelle graduatorie in questione il punteggio doppio per il servizio prestato nelle scuole di montagna era stato attribuito, oltre che ai docenti sopra indicati (ai quali era stato notificato il precedente ricorso), anche ad altri docenti che avevano potuto usufruire della immissione in ruolo nella classe di concorso in questione, ha rilevato che la rettifica avrebbe dovuto interessare in realtà tutti i docenti che avevano beneficiato della errata valutazione del servizio prestato, così come del resto prescritto dal’art. 3, III comma, del decreto direttoriale 16 marzo 2007. In definitiva, erano stati immessi in ruolo ingiustamente nell’anno scolastico 2005/2006 anche dei docenti che avevano potuto beneficiare del raddoppio del punteggio, previsto da una legge dichiarata incostituzionale.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 22 dicembre 2010.

Il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 25 luglio 2007 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Il ricorso è stato notificato anche alle prof.sse Sara Iachini e Monia Di Leandro, che non si sono costituite in giudizio.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’attuale ricorrente per un verso ha chiesto l’annullamento del provvedimento 14 maggio 2007 del Responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti di rettifica delle graduatorie permanenti per la classe di concorso A043 pubblicate all’Albo del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Chieti e per altro verso ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad essere immessa in ruolo a partire dall’anno scolastico 2005/2006.

2. – In via pregiudiziale deve rilevarsi che questo Tribunale è fornito di giurisdizione solo relativamente alla prima delle predette richieste e non anche relativamente all’accertamento della pretesa della ricorrente ad essere immessa in ruolo.

E’ noto, infatti, che le controversie concernenti il diritto all’assunzione ed alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione rientrano, in base al disposto dell’art. 63 del t.u. 30 marzo 2001, n. 165, nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. V, 18 novembre 2010, n. 8084), mentre restano devolute al giudice amministrativo, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 63, le sole controversie in materia di procedure concorsuali e tra tali procedure rientrano anche gli atti di formazione e di approvazione delle graduatorie, quali quelle in questa sede impugnate, per la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati.

Tali graduatorie debbono, infatti, ritenersi caratterizzate da aspetti concorsuali inerenti al possesso e alla valutazione dei requisiti di legge, nonché dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.; ove, infatti, si negasse alla formazione e allo scorrimento delle graduatorie il carattere di fase procedimentale di natura selettiva (e dunque sostanzialmente concorsuale) si dovrebbe coerentemente negare anche la costituzionalità di buona parte del sistema di reclutamento in atto per i docenti della scuola per violazione dell’art. 97 comma 3, della Costituzione (Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7510, 2 aprile 2010, n. 1897, e 9 marzo 2010, n. 1396).

3. – Così delimitato l’oggetto del giudizio all’impugnazione del solo atto del Responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti di rettifica delle graduatorie permanenti per la classe di concorso A043 finalizzate all’utilizzo dei docenti nell’anno scolastico 2004/2005 e nei due anni scolastici successivi, va subito evidenziato che tale impugnativa appare manifestamente infondata.

E tale circostanza, in base al disposto del secondo comma dell’art. 49 del codice del processo amministrativo, può dispensare il Collegio dall’approfondire la questione se i due docenti cui il ricorso è stato notificato siano gli unici controinteressati all’impugnativa proposta e se debba eventualmente ordinarsi l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti di altri docenti.

Nell’esposizione in fatto sono state diffusamente descritte le vicende che hanno portato all’adozione dell’atto impugnato. Tali vicende possono, per parte che qui interessa, così sommariamente riassumersi:

– la ricorrente, inserita nella graduatoria permanente (terza fascia) della Provincia di Chieti per la classe di concorso A043 ha impugnato con altri docenti dinanzi questo Tribunale gli aggiornamenti di detta graduatoria, nella quale era stata collocata in una posizione deteriore rispetto agli anni precedenti in ragione della diversa valutazione del servizio prestato da altri docenti in sedi scolastiche ubicate in "comuni di montagna";

– tale ricorso è stato accolto con la sentenza 7 marzo 2007, n. 216, di questo Tribunale, passata in giudicato, e, per l’effetto, le graduatorie impugnate sono state annullate nella sola parte in cui ad alcuni controinteressati (nominativamente indicati in tale sentenza ed ai quali il ricorso era stato notificato) era stato attribuito un punteggio doppio per il servizio prestato in comuni di montagna; tale accoglimento è stato determinato, in ragione, tra l’altro, della considerazione che nelle more del giudizio la Corte Costituzionale con sentenza 1026 gennaio 2007, n. 11, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, che aveva consentito il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in comuni di montagna.

– con l’atto impugnato, in esecuzione di tale sentenza, sono state rettificato le graduatorie permanenti in questione sottraendo ai docenti sopra indicati il predetto punteggio.

Con il ricorso in esame l’interessata si duole nella sostanza che la rettifica avrebbe dovuto interessare non solo i predetti docenti individuati nella predetta sentenza, ma tutti i docenti che in realtà avevano beneficiato del predetto raddoppio del punteggio e ciò in quanto tale rettifica era imposta sia dall’art. 3, III comma, del decreto direttoriale 16 marzo 2007, che dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2007; infine, ha anche dedotto che tale (parziale) rettifica era illogica ed ingiusta. Sostiene, in definitiva, che erano stati immessi in ruolo ingiustamente nell’anno scolastico 2005/2006 anche dei docenti che avevano potuto beneficiare del raddoppio del punteggio, previsto da una legge dichiarata incostituzionale, per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto annullare nel 2007 anche tali nomine.

In estrema sintesi, gli argomenti dedotti a sostegno della domanda proposta sono i seguenti:

a) la sentenza in parola aveva sanzionato la predetta valutazione del servizio prestato in comuni di montagna, per cui tutti coloro che avevano beneficiato di tale valutazione avrebbero dovuto essere privati del punteggio illegittimamente attribuito;

b) la sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2007 aveva imposto la rettifica delle graduatorie in questione;

c) tale rettifica era stata imposta anche dall’art. 3, III comma, del decreto direttoriale 16 marzo 2007;

d) una rettifica parziale era, in ogni caso, illogica ed ingiusta.

4. – Tali doglianze, come già detto, non sono fondate.

Quanto alle considerazioni sopra riassunte alla lettera a), va precisato che al fine di stabilire se l’Amministrazione abbia effettivamente soddisfatto un giudicato o vi abbia adempiuto solo in parte, occorre necessariamente riferirsi alla concreta realtà processuale ed al contenuto della sentenza in relazione al thema decidend introdotto in giudizio e dibattuto tra le parti, non essendo consentito dilatare tale contenuto fino a comprendervi situazioni non contemplate nella sentenza e che non siano un effetto diretto ed immediato della medesima. Il che comporta necessariamente una delicata attività di interpretazione del giudicato al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando (sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum) per accertare conseguentemente l’attività che l’Amministrazione era poi tenuta a compiere (Cons. St., sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 7563).

Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che, se è pur vero che il petitum, la causa petendi ed i motivi di gravame erano nel caso di specie tutti volti a contestare la predetta valutazione del servizio prestato nelle scuole di montagna, il decisum individua con precisione i docenti che avrebbero dovuto essere retrocessi nella graduatoria impugnata: tali soggetti, nominativamente indicati, sono, invero, quelli che erano stati espressamente individuati dalla ricorrente nel ricorso, ai quali il gravame era stata notificato e che erano stati parte nel pregresso giudizio.

Sembra, pertanto, chiaro al Tribunale che il giudicato in questione aveva interessato la sola posizione di quei docenti indicati nella sentenza e che erano stati evocati in giudizio.

Se tale era il comando contenuto in tale decisione, sembra evidente che tale giudicato era destinato a fare stato solo "tra le parti" ( art. 2909 del cod. civ.) e non anche nei confronti di soggetti estranei alla lite. Per cui correttamente l’Amministrazione, non avendo la ricorrente appellato sul punto la sentenza in parola, ha rettificato le graduatorie in questione solo nei confronti di quei docenti indicati in tale sentenza.

Né può ritenersi – così come ipotizzato dalla ricorrente con le considerazioni sopra riassunte alla lettera b) – che tale rettifica era imposta dalla suindicata pronuncia della Corte Costituzione, in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha rilievo esclusivamente nei giudizi pendenti, trovando il proprio limite nei cosiddetti "rapporti esauriti", tra i quali debbono intendersi ricompresi anche quelli costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di decadenza.

Non può, infine, neanche ritenersi illogica ed ingiusta la rettifica parziale disposta con l’atto impugnato in quanto l’estensione degli effetti di un giudicato a soggetti estranei alla lite, pur non essendo un obbligo, rientra nei poteri discrezionali dell’autorità amministrativa, come espressione della potestà di autotutela. Poiché, però, tale potestà di autotutela, trova oggi un limite nell’art. 21nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, sembra evidente che il notevole lasso di tempo decorso ed il consolidarsi della posizione di altri soggetti che avevano ottenuto la nomina in ruolo avrebbero di certo impedito l’annullamento d’ufficio in parte qua delle graduatorie in questione anche nei confronti dei soggetti che non erano stati evocati in giudizio nel precedente gravame.

Rimane, per concludere, da esaminare il rilievo sopra sintetizzato alla lettera c) e cioè che la completa rettifica della graduatoria era stata imposta dall’art. 3, III comma, del decreto direttoriale 16 marzo 2007.

Tale argomento parte, però da una erronea lettura di tale decreto.

Il decreto in parola ha, invero, disciplinato non la rettifica delle precedenti graduatorie, ma l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, con la precisazione che in tale sede avrebbe dovuto annullarsi d’ufficio con effetto retroattivo (a decorrere dall’a.s. 2003/04) la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna.

Per cui, come la sede di L’Aquila di questo Tribunale ha avuto modo di precisare con sentenza 18 dicembre 2007, n. 785 (confermata da Cons. St., sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3510), è solo in sede di aggiornamento delle graduatorie in questione che avrebbe dovuto effettuarsi la riduzione dei punti in questione "perché la pronuncia di incostituzionalità incideva su una situazioni non esaurita, quale è appunto la situazione giuridica soggettiva di mera aspettativa dell’insegnante, in quanto riferita, in sede di aggiornamento delle graduatorie, ad una realtà soggetta a ciclico mutamento".

Del tutto diversa, invece, è la posizione di quei soggetti che non hanno fatto domanda di aggiornamento delle graduatorie in parola e che in virtù della loro posizione nelle precedenti graduatorie erano stati da tempo nominati in ruolo con atti non impugnati.

5. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *