REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2009, n. 128

Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento dalle specie Orso Bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria) e, in particolare, l’articolo 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire la salva-guardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per l’esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresi’, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attivita’»; Visto l’art. 39, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/2008 che prevede l’adozione di un regolamento regionale recante i «criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalita’ per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalita’ per l’indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili»; Considerato che, alla luce della circolare della Direzione Protezione Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 16 giugno 2007, indirizzata a tutte le Regioni e Province autonome, avente ad oggetto «Normativa regionale e provinciale in materia di indennizzi per i danni causati dai grandi carnivori in Italia – Adeguamento alla normativa europea», non sussistono dubbi in ordine alla compatibilita’ con la normativa comunitaria dei contributi erogabili ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 6/2008 in quanto le specie selvatiche Orso bruno, Lince e Lupo citate dalla norma regionale sono tutte inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa»; Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali», emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 947 di approvazione del «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)»; Decreta: 1. E’ emanato il regolamento «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell’articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0522&tmstp=1263375001257

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *