T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 112 Atti amministrativi confermativi o non

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente riferisce di essere stato collocato al secondo posto, con punti 137, nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Chieti valida per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, per nomine nella scuola secondaria di II per l’insegnamento a minorati psicofisici (fascia terza AD04 – psicomotoria); in tale graduatoria è preceduta con punti 142 dalla prof.ssa Antonella Petaccia.

Con il ricorso in esame è insorto dinanzi questo Tribunale avverso l’aggiornamento di detta graduatoria disposta dall’Ufficio Scolastico provinciale di Chieti con decreto 11 agosto 2010, n. AOOUSPCH 4913, rilevando che non era stato valutato il servizio di leva svolto dal 17 marzo 1998 al 17 maggio 1999 e dichiarato nella domanda di aggiornamento di detta graduatoria.

Tale doglianza il ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 23 dicembre 2010 e con memoria di replica depositata il 4 gennaio 2011.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito, depositando in giudizio, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche un’analitica relazione del 15 settembre 2010 del Responsabile dell’Ambito Territoriale per la provincia di Chieti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo in ordine alle censure dedotte.

Si è, inoltre costituita in giudizio la prof. Antonella Petaccia, che con memorie depositate il 21 settembre ed il 27 ed il 30 dicembre 2010 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnativa della graduatoria approvata con decreto 10 agosto 2009, n. AOOUSPCH 8521, e delle graduatorie precedenti, nonché del D.M. n. 42/2009 che non ha previsto la valutazione del servizio militare; nel merito ha, inoltre, contestato il fondamento della censura dedotta rilevando che il ricorrente non aveva svolto servizio militare di leva.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione

L’attuale ricorrente ha presentato il 27 maggio 2009 domanda di aggiornamento della sua posizione nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Chieti valida per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, per nomine nella scuola secondaria di II per l’insegnamento a minorati psicofisici (fascia terza AD04 – psicomotoria). Nella graduatoria approvata con decreto 10 agosto 2009 del Responsabile dell’Ambito Territoriale per la provincia di Chieti è stato collocato al secondo posto, con punti 137, preceduto con punti 142 dalla prof.ssa Antonella Petaccia.

Essendo stata prevista dal D.M. 22 aprile 2010, n. 39, la possibilità per i docenti che erano stati inclusi con riserva in tale graduatoria in attesa del conseguimento del titolo di chiedere lo scioglimento di tale riserva e l’inserimento nelle graduatorie a pieno titolo, il predetto Responsabile con decreto 10 agosto 2009, dopo aver esaminato le domande di integrazione presentate, ha approvato la graduatoria definitiva valida per l’anno scolastico 2010/2011, nella quale il ricorrente è rimasto collocato al secondo posto sempre con punti 137.

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – il prof. Sigismondi è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale secondo decreto, lamentandosi nella sostanza del fatto che non era stato valutato il servizio di leva svolto dal 17 marzo 1998 al 17 maggio 1999 e dichiarato nella domanda di aggiornamento di detta graduatoria presentata il 27 maggio 2009.

Il ricorso in esame, così come puntualmente eccepito dalle parti resistenti è tardivo e inammissibile.

Va, invero, al riguardo ulteriormente evidenziato che l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento in questione è biennale e l’ultimo aggiornamento, valido per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, è stato disposto con decreto 10 agosto 2009; relativamente all’aggiornamento di tale graduatoria l’istante aveva presentato domanda il 27 maggio 2009.

Tale graduatoria, nella quale il ricorrente era stato collocato al secondo posto con punti 137, non è stata impugnata.

Con il ricorso in parola è stato impugnato il decreto del 11 agosto 2010 con il quale è stata disposto l’inserimento a pieno titolo nella graduatoria in questione relativamente a quei docenti (tra i quali non rientra il ricorrente) che erano stati inclusi con riserva in tale graduatoria in attesa del conseguimento del titolo; nella graduatoria definitiva così approvata, valida per l’anno scolastico 2010/2011, il ricorrente è rimasto collocato al secondo posto sempre con punti 137.

Con il ricorso proposto il ricorrente ha contestato il predetto punteggio attribuitogli, lamentandosi nella sostanza della mancata valutazione del servizio militare

Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso proposto è tardivo ove voglia intendersi proposto avverso la graduatoria approvata con decreto 10 agosto 2009; tale impugnativa è stata infatti proposto dopo oltre un anno della pubblicazione della graduatoria in questione.

Tale ricorso è poi inammissibile per la parte diretta avverso la graduatoria approvata con decreto 11 agosto 2010, perché proposto avverso un atto confermativo.

Va, invero, al riguardo premesso che l’atto amministrativo ha natura meramente confermativa (c.d. conferma impropria) quando l’Amministrazione tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione; per le sue caratteristiche, l’atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare, non rappresentando un’autonoma determinazione dell’Amministrazione e non è autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto. In altri termini, affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, è necessario che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6878).

Ciò posto, ritiene il Collegio che relativamente alla valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente ed all’attribuzione del punteggio complessivo di 137 punti la graduatoria impugnata è meramente confermativa di quella precedentemente approvata con il decreto del 10 agosto 2009, specie ove si consideri che l’interessato, non essendo stato inserito con riserva nella graduatoria valida per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, non aveva presentato nuova domanda di ulteriore aggiornamento del predetto punteggio dopo quella inoltrata il 27 maggio 2009.

Il ricorso proposto avverso la graduatoria impugnata deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, perché diretto avverso un atto meramente confermativo.

Va, peraltro, in aggiunta conclusivamente anche rilevato che nella predetta domanda inoltrata il 27 maggio 2009 l’istante non aveva chiesto la valutazione del servizio militare prestato, limitandosi ad indicare tale servizio tra i titoli di preferenza.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *