Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-02-2011, n. 5827 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 17.4.2008, il Tribunale di Vibo Valentia sottopose L.B.A. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni 3 con obbligo di soggiorno.

Avverso tale provvedimento L.B. propose appello ma la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto in data 14.5.2010, confermò il provvedimento impugnato.

Ricorre per cassazione il difensore di L.B. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il decreto impugnato sarebbe solo apparentemente motivato richiamando un’ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa per fatti risalenti all’inizio del 2007 ne di presunti precedenti neppure indicati. Non sarebbe stato valutato con particolare rigore il persistere della pericolosità ed i precedenti penali sarebbero remoti. I fatti non giustificherebbero la misura in quanto il ricorrente non si identificherebbe in "(OMISSIS)".

In materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato". (Cass. Sez. 2^ sent. n. 2181 del 6.5.1999 dep. 26.5.1999 rv 213852).

Nel caso in esame la motivazione non è nè del tutto carente nè apparente, tanto che nel ricorso si svolgono specifiche critiche alla stessa. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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