T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 207 Legittimità o illegittimità dell’atto Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il presente gravame il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione del Comune di Cetraro n. 28 in data 3 agosto 2006.

Nel gravame si espone che: a) il ricorrente ha presentato una DIA per lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato consistenti in: ripristino delle pensiline dei balconi, ricollocazione delle ringhiere e ripristino dei cornicioni, rifacimento di parte dell’intonaco esterno, tinteggiatura di parte delle pareti interne ed esterne, collocazione degli infissi interno ed esterni, rifacimento e ammodernamento degli impianti idricosanitario ed elettrico a norma di legge, collocazione dei pavimenti interni previa demolizione di quelli esistenti; b) con il provvedimento impugnato il Comune ha ordinato al ricorrente la demolizione di un vano scala con struttura in cemento armato composto da cinque piani fuori terra delle dimensioni di metri 2,30 per 5,10 e di un corpo di fabbrica ad un solo piano delle dimensioni di metri 2,60, per 4,40 più 0,90, per 1,65.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta "mancata comunicazione dell’avvio del procedimento", osservando che l’ordine di demolizione non era stato preceduto dalla prescritta comunicazione di avvio del procedimento, né da un ordine di sospensione dei lavori.

Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta "carenza assoluta di motivazione", osservando che l’Amministrazione non aveva indicato l’interesse pubblico posto a sostegno del provvedimento adottato nonostante il fatto che l’ordine di demolizione fosse stato emanato a distanza di oltre quarant’anni dalla realizzazione dell’intervento.

Con il terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta "eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, illogicità ed errore di fatto", osservando che: a) vi erano fondati e documentati elementi di prova in ordine al fatto che le opera erano state realizzate in epoca anteriore al 1967; b) in ogni caso doveva essere comminata la sanzione patrimoniale, atteso il pregiudizio che la demolizione procurerebbe all’opera nel suo complesso (il vano scala rappresenta l’unico accesso all’abitazione del ricorrente e la sua demolizione comporterebbe un gravissimo pregiudizio alla stabilità e staticità del fabbricato).

2. Il Comune di Cetraro non si è costituito in giudizio.

3. Nella pubblica udienza del 10 febbraio 2010, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

La comunicazione di avvio del procedimento non è, infatti, dovuta allorquando il provvedimento che l’Amministrazione deve adottare ha natura vincolata (sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico) e le circostanze di fatto su cui lo stesso si fonda sono pacifiche e incontroverse.

Ad ogni buon conto, ai sensi dell’art. 21octies della legge n. 241/1990 non è annullabile il provvedimento che presenti vizi di forma o procedimentali allorquando il suo contenuto dispositivo, come nella specie, non avrebbe potuto essere diverso.

Nel caso in esame lo stesso ricorrente riferisce che il vano scala e il corpo di fabbrica di cui all’ordine di demolizione sono stati realizzati in epoca posteriore agli anni "40 e in epoca anteriore al 1967, cioè allorquando – a differenza di quello che sembra ritenere lo S. – era necessario un titolo autorizzatorio per edificare all’interno dei centri abitati.

E’ noto, infatti, che la legge n. 765/1968 ha ridisegnato la formulazione dell’originario art. 31 della Legge n. 1150/1942 estendendo l’obbligatorietà del rilascio della licenza per l’edificazione in ogni parte del territorio comunale (e non più solo all’interno del centro abitato).

Il luogo (Via dei Cappuccini) in cui si trova l’immobile di cui si tratta è a ridosso della piazza principale di Cetraro e, pertanto, all’epoca dell’intervento si trovava certamente all’interno del centro abitato.

Non v’è dubbio, quindi, che le opere di cui si tratta siano state effettuate in assenza del prescritto titolo edilizio.

Salva la facoltà dell’interessato di esperire, se ne sussistono i presupposti, la procedura di cui all’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, il Comune, quindi, non aveva altra possibilità che disporre la demolizione delle opere abusive, tenuto conto che la previsione di cui all’art. 34, secondo comma, del citato d.p.r. (che prevede una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione allorquando quest’ultima non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità) si riferisce all’ipotesi di interventi e opere realizzate in parziali difformità dal titolo (mentre nel caso in esame vengono in rilievo delle opere eseguite in totale assenza del titolo).

Va, inoltre, precisato che il decorso del tempo non è causa sanante di una difformità urbanisticoedilizia concretizzatasi in via di fatto.

Infatti, presupposto per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, per cui l’ordinanza stessa, non solo è atto dovuto, ma è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, essendo "in re ipsa" l’interesse pubblico alla rimozione di esso (per tutte, cfr. Cons. St., V, n. 628/2010, n. 628).

Né può essere considerato rilevante il lungo tempo decorso per il legittimo esercizio del potere di demolizione di un intervento edilizio abusivo, non potendo l’inerzia del Comune spiegare alcun effetto sanante su tali interventi (cfr., fra le tante, Cons. St., V, n. 2793/2008, Cons. St., VI, n. 3557/2009 e Cons. St.., V, n. 1/1999).

Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto il Comune non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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